Art. 5 Livelli di contrattazione, materie e limiti della contrattazione decentrata 1. Il sistema di contrattazione collettiva e' strutturato su due livelli: a) il contratto collettivo nazionale di comparto; b) il contratto collettivo decentrato. 2. La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui ai commi 4 e 5 secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformita' ai criteri e procedure indicate nell'art. 4. 3. Qualora nella contrattazione decentrata sia necessario ripartire le materie demandate a tale livello devono essere evitate sovrapposizioni o frammentazioni nelle materie stesse e deve essere garantito il rispetto delle disponibilita' economiche fissate a livello nazionale. 4. La contrattazione decentrata si svolge in sede nazionale di Amministrazione della Pubblica istruzione nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sulle seguenti materie: a) i criteri di utilizzazione delle risorse attribuite a livello di Ministero della Pubblica Istruzione e relative al Fondo di cui all'art. 71, comma 2 lett.a), nonche' le modalita' di verifica dei risultati conseguiti; b) i criteri per l'attribuzione ai Provveditorati della quota del Fondo di cui all'art. 71 per interventi compensativi e progetti provinciali; c) la mobilita' di cui all'art. 480 del D.Lgs. n. 297 del 1994; gli accordi di mobilita' di cui all'art. 35, comma 8, del D.Lgs. n. 29 del 1993; d) la mobilita' interna, ai sensi degli artt. 37, 48 e 55 del presente CCNL; e) le linee di indirizzo per l'attivita' di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonche' i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalita' di verifica dei risultati conseguiti; f) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro; g) determinazione dei compensi relativi agli incarichi ed attivita' aggiuntive dei capi di istituto, di cui all'art. 33; h) determinazione delle tabelle relative alle indennita' di cui agli artt. 74 e 75 del presente CCNL. 5. Presso ciascun ufficio scolastico periferico, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, la trattativa decentrata si svolge sulle seguenti materie: a) l'individuazione delle priorita' e dei criteri di distribuzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 71, per la quota assegnata a tale livello e per le quote dei Fondi di istituto eventualmente non utilizzate e non utilizzabili, ai sensi dell'art. 72, nonche' le modalita' di verifica dei risultati conseguiti; b) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalita', delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonche' l'individuazione delle misure necessarie per facilitare dei dipendenti disabili; c) l'utilizzazione del personale ai sensi dell'art. 48; commi 6 e segg. e art. 55 del presente contratto; d) i criteri per l'attuazione delle iniziative di aggiornamento, formazione in servizio e riconversione professionale e per la partecipazione del personale a tali attivita'; e) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo stu- dio; f) i criteri generali relativi all'utilizzazione del personale A.T.A., con riferimento agli istituti previsti dagli articoli 35, 36 e 37 del D.P.R. n. 209 del 1987, e dall'art. 14, comma 15 del D.P.R. n. 399 del 1988. g) i criteri di attuazione delle norme relative ai diritti e alle relazioni sindacali previste dal presente contratto, nonche', in tale quadro, allo sviluppo delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica; h) i criteri di utilizzazione dei servizi sociali. 6. I contratti decentrati non possono comportare ne' direttamente, ne' indirettamente, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, anche a carico di esercizi successivi, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.