Art. 5
  Livelli di contrattazione, materie e limiti della contrattazione
                             decentrata
1.  Il  sistema  di  contrattazione  collettiva e' strutturato su due
livelli:
      a) il contratto collettivo nazionale di comparto;
      b) il contratto collettivo decentrato.
2. La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di
cui ai commi 4 e  5  secondo  le  clausole  di  rinvio  del  presente
articolo  ed in conformita' ai criteri e procedure indicate nell'art.
4.
3. Qualora nella contrattazione decentrata sia  necessario  ripartire
le   materie   demandate   a   tale  livello  devono  essere  evitate
sovrapposizioni o frammentazioni nelle materie stesse e  deve  essere
garantito  il  rispetto  delle  disponibilita'  economiche  fissate a
livello nazionale.
4. La contrattazione  decentrata  si  svolge  in  sede  nazionale  di
Amministrazione della Pubblica istruzione nell'ambito degli obiettivi
e  dei programmi definiti ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n.
29 del 1993, sulle seguenti materie:
a) i criteri di utilizzazione delle risorse attribuite a  livello  di
Ministero  della  Pubblica  Istruzione  e  relative  al  Fondo di cui
all'art. 71, comma 2 lett.a), nonche' le modalita'  di  verifica  dei
risultati conseguiti;
b)  i  criteri  per  l'attribuzione ai Provveditorati della quota del
Fondo di cui all'art.  71  per  interventi  compensativi  e  progetti
provinciali;
c)  la  mobilita' di cui all'art. 480 del D.Lgs. n. 297 del 1994; gli
accordi di mobilita' di cui all'art. 35, comma 8, del  D.Lgs.  n.  29
del 1993;
d)  la  mobilita'  interna,  ai  sensi  degli  artt.  37, 48 e 55 del
presente CCNL;
e) le linee di indirizzo per l'attivita' di formazione in servizio  e
per  l'aggiornamento,  ivi  compresi  i  piani  di  riconversione del
personale in relazione alle situazioni di esubero, nonche' i  criteri
relativi  alla  ripartizione  delle  risorse  ed  alle  modalita'  di
verifica dei risultati conseguiti;
f) le linee di indirizzo e i  criteri  per  la  tutela  della  salute
nell'ambiente di lavoro;
g)  determinazione  dei compensi relativi agli incarichi ed attivita'
aggiuntive dei capi di istituto, di cui all'art. 33;
h) determinazione delle tabelle relative alle indennita' di cui  agli
artt. 74 e 75 del presente CCNL.
5.  Presso  ciascun  ufficio  scolastico  periferico,  fermo restando
quanto previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, la  trattativa  decentrata
si svolge sulle seguenti materie:
a)  l'individuazione  delle  priorita' e dei criteri di distribuzione
delle risorse del Fondo di cui all'art. 71, per la quota assegnata  a
tale  livello  e per le quote dei Fondi di istituto eventualmente non
utilizzate e non utilizzabili, ai  sensi  dell'art.  72,  nonche'  le
modalita' di verifica dei risultati conseguiti;
b)  i  criteri  di  applicazione,  con  riferimento  ai tempi ed alle
modalita',  delle  normative   relative   all'igiene,   all'ambiente,
sicurezza    e    prevenzione   nei   luoghi   di   lavoro,   nonche'
l'individuazione  delle  misure   necessarie   per   facilitare   dei
dipendenti disabili;
c)  l'utilizzazione  del  personale  ai sensi dell'art. 48; commi 6 e
segg. e art. 55 del presente contratto;
d) i criteri per  l'attuazione  delle  iniziative  di  aggiornamento,
formazione  in  servizio  e  riconversione  professionale  e  per  la
partecipazione del personale a tali attivita';
e) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto  allo  stu-
dio;
f)  i  criteri  generali  relativi  all'utilizzazione  del  personale
A.T.A., con riferimento agli istituti previsti dagli articoli 35,  36
e  37 del D.P.R. n. 209 del 1987, e dall'art. 14, comma 15 del D.P.R.
n. 399 del 1988.
g) i criteri di attuazione delle norme relative  ai  diritti  e  alle
relazioni sindacali previste dal presente contratto, nonche', in tale
quadro,  allo sviluppo delle relazioni sindacali a livello di singola
istituzione scolastica;
h) i criteri di utilizzazione dei servizi sociali.
6. I contratti decentrati non possono  comportare  ne'  direttamente,
ne'  indirettamente,  oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal
presente  contratto,  anche  a  carico  di  esercizi  successivi,   e
conservano  la  loro  efficacia sino alla stipulazione dei successivi
contratti.