ART. 52
                 Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Per il personale di cui all'art. 49, nelle scuole di ogni ordine e
grado  possono  essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale
mediante assunzione o trasformazione di rapporti  a  tempo  pieno  su
richiesta  dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione
organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica
funzionale,  con   esclusione   della   qualifica   di   responsabile
amministrativo  e,  comunque,  entro  i limiti di spesa massima annua
previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si  applica  la
normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3.  Con  ordinanza  del  Ministro  della  Pubblica Istruzione, previa
intesa con i Ministri del Tesoro e per  la  Funzione  Pubblica,  sono
determinati,  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  costituzione dei
rapporti di lavoro di cui al comma 1; in particolare, con  la  stessa
ordinanza   sono   definite  le  quote  percentuali  delle  dotazioni
organiche  provinciali,  per  ciascun   profilo   professionale,   da
riservare  a  rapporti  a  tempo  parziale,  fermo restando il limite
massimo  del  25%,  in  relazione  alle   eventuali   situazioni   di
soprannumero accertate.
4.  I  criteri  e  le  modalita' di cui al comma 3, nonche' la durata
minima delle prestazioni lavorative sono  preventivamente  comunicate
dal Ministero della Pubblica Istruzione alle organizzazioni sindacali
di  cui  all'art.  6,  comma 1, punto I/b e verificate in un apposito
incontro.
5. Il dipendente a tempo parziale copre  una  frazione  di  posto  di
organico  corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che
non puo' essere inferiore al 50% di quella a  tempo  pieno.  In  ogni
caso,  la  somma  delle  frazioni  di posto a tempo parziale non puo'
superare il numero complessivo dei posti di organico  a  tempo  pieno
trasformati in tempo parziale.
6.  Il  rapporto  di  lavoro  a tempo parziale deve risultare da atto
scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione
lavorativa di cui al successivo comma 7.
7. Il tempo parziale puo' essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti  i
giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
-   con  articolazione  della  prestazione  su  alcuni  giorni  della
settimana, del  mese,  o  di  determinati  periodi  dell'anno  (tempo
parziale  verticale),  in  misura  tale  da rispettare la media della
durata  del  lavoro  settimanale  prevista  per  il  tempo   parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
8.  Il  personale  con rapporto di lavoro a tempo parziale e' escluso
dalle attivita' aggiuntive aventi carattere  continuativo,  ne'  puo'
fruire  di  benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di
lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione  degli  altri  istituti  normativi   previsti   dal
presente   contratto,   tenendo  conto  della  ridotta  durata  della
prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento,  si  applicano,
in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  legge  e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno.
9.  Al  personale  interessato   e'   consentito,   previa   motivata
autorizzazione    degli   organi   dell'amministrazione   scolastica,
l'esercizio  di  altre  prestazioni  di  lavoro  che  non   arrechino
pregiudizio  alle  esigenze di servizio e non siano incompatibili con
le attivita' di istituto della stessa amministrazione.
10. Il trattamento economico, anche  accessorio,  del  personale  con
rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche,
ivi   compresa   l'indennita'   integrativa  speciale  e  l'eventuale
retribuzione individuale di anzianita', spettanti  al  personale  con
rapporto  a  tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo
professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale  hanno  diritto  ad  un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni  proporzionato  alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il
relativo trattamento  economico  e'  commisurato  alla  durata  della
prestazione giornaliera.
12.  Il  trattamento previdenziale e di fine rapporto e' disciplinato
dalle disposizioni contenute nell'art.  8  della  legge  29  dicembre
1988, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni.
13.  Per  la  trasformazione  del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo  parziale  e  viceversa  si  applicano,  nei  limiti
previsti  dal  presente articolo, le disposizioni contenute nell'art.
7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.
14. Ai sensi dell'art. 1, le disposizioni di cui al presente articolo
sono applicate nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede  nella
provincia  di  Bolzano,  nel rispetto delle disposizioni previste dal
D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.