ART. 54
                        Attivita' aggiuntive
1.   Costituiscono  attivita'  aggiuntive  del  personale  A.T.A.  le
prestazioni di lavoro svolte da tale  personale  non  necessariamente
oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale,
comprese   tra   quelle   previste   dal   profilo  professionale  di
appartenenza secondo l'art. 51 del presente contratto.
Tali attivita' consistono in:
a) elaborazione ed attuazione  di  progetti  volti  a  migliorare  il
livello di funzionalita' organizzativa, amministrativa, tecnica e dei
servizi generali nell'unita' scolastica;
b)  attivita'  finalizzata  al piu' efficace inserimento degli alunni
nei  processi  formativi  (handicap,  scuola  lavoro,   reinserimento
scolastico, tossicodipendenza);
c)  prestazioni  aggiuntive  che  si rendano necessarie per garantire
l'ordinario  funzionamento  dei   servizi   scolastici   ovvero   per
fronteggiare esigenze straordinarie;
d)  attivita' intese, secondo il tipo e il livello di responsabilita'
connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento  operativo  e  la
necessaria  collaborazione  alla  gestione per il funzionamento della
scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi.
e) prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della
sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti.
2. All'individuazione delle attivita' incentivabili tra quelle di cui
al comma 1, retribuite a carico del fondo di cui all'art. 72 provvede
il capo di istituto, sulla base delle deliberazioni del consiglio  di
istituto  e  delle  proposte  del  responsabile  amministrativo e del
personale interessato. Il capo di istituto determina l'impegno orario
e predispone al riguardo uno specifico piano di attivita' che porta a
conoscenza delle organizzazioni sindacali attivando le  procedure  di
cui all'art. 9.