ART. 54 Attivita' aggiuntive 1. Costituiscono attivita' aggiuntive del personale A.T.A. le prestazioni di lavoro svolte da tale personale non necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, comprese tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza secondo l'art. 51 del presente contratto. Tali attivita' consistono in: a) elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalita' organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali nell'unita' scolastica; b) attivita' finalizzata al piu' efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, scuola lavoro, reinserimento scolastico, tossicodipendenza); c) prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie; d) attivita' intese, secondo il tipo e il livello di responsabilita' connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi. e) prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti. 2. All'individuazione delle attivita' incentivabili tra quelle di cui al comma 1, retribuite a carico del fondo di cui all'art. 72 provvede il capo di istituto, sulla base delle deliberazioni del consiglio di istituto e delle proposte del responsabile amministrativo e del personale interessato. Il capo di istituto determina l'impegno orario e predispone al riguardo uno specifico piano di attivita' che porta a conoscenza delle organizzazioni sindacali attivando le procedure di cui all'art. 9.