ART. 55
                      Mobilita' e trasferimenti
1.  La  mobilita'  e i trasferimenti del personale di cui all'art. 49
sono regolati secondo i principi  contenuti  nell'art.  48,  relativo
alla mobilita' del personale docente, in quanto compatibili.
2.  Con  specifico  accordo  decentrato  a  livello nazionale saranno
definiti le modalita', i criteri e le relative tabelle di valutazione
dei  titoli,  per  la  mobilita'  professionale  e  territoriale  del
personale  A.T.A.  dei  Conservatori e delle Accademie, anche verso i
ruoli dell'analogo personale  appartenente  ai  ruoli  provinciali  e
viceversa, ferma restando la qualifica di inquadramento.
3.  La  mobilita'  professionale  tra  diversi  profili  della stessa
qualifica e' disposta nei confronti del  personale  in  possesso  dei
prescritti  requisiti di accesso al profilo richiesto o, in mancanza,
previo superamento di un corso di formazione di tre mesi (non meno di
200 ore) e comunque  di  durata  corrispondente  alle  qualificazioni
professionali da conseguire.
Possono  essere  attuati, a prescindere dalla domanda di passaggio ad
altro profilo, anche corsi  di  riconversione  professionale  per  il
personale appartenente a ruoli con situazioni di soprannumero.
Non si prescinde comunque dal possesso del titolo specifico, previsto
dalla legge, abilitante all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie
per il passaggio nel profilo dell'"Infermiere".
4.  Le modalita' di attuazione e le condizioni di ammissione ai corsi
di formazione di cui al comma 3  sono  definite  dall'Amministrazione
della  Pubblica  Istruzione,  previa informazione alle organizzazioni
sindacali di cui all'art. 6, comma 1, punto 1/b  ed  eventuale  esame
congiunto.