ART. 55 Mobilita' e trasferimenti 1. La mobilita' e i trasferimenti del personale di cui all'art. 49 sono regolati secondo i principi contenuti nell'art. 48, relativo alla mobilita' del personale docente, in quanto compatibili. 2. Con specifico accordo decentrato a livello nazionale saranno definiti le modalita', i criteri e le relative tabelle di valutazione dei titoli, per la mobilita' professionale e territoriale del personale A.T.A. dei Conservatori e delle Accademie, anche verso i ruoli dell'analogo personale appartenente ai ruoli provinciali e viceversa, ferma restando la qualifica di inquadramento. 3. La mobilita' professionale tra diversi profili della stessa qualifica e' disposta nei confronti del personale in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto o, in mancanza, previo superamento di un corso di formazione di tre mesi (non meno di 200 ore) e comunque di durata corrispondente alle qualificazioni professionali da conseguire. Possono essere attuati, a prescindere dalla domanda di passaggio ad altro profilo, anche corsi di riconversione professionale per il personale appartenente a ruoli con situazioni di soprannumero. Non si prescinde comunque dal possesso del titolo specifico, previsto dalla legge, abilitante all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie per il passaggio nel profilo dell'"Infermiere". 4. Le modalita' di attuazione e le condizioni di ammissione ai corsi di formazione di cui al comma 3 sono definite dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 6, comma 1, punto 1/b ed eventuale esame congiunto.