ART. 56 Rinvio delle norme disciplinari 1. Per i capi di istituto e per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in applicazione dell'art. 59, comma 10, del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 2, comma 4, del D.L. 29 aprile 1995, n. 144, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.Lgs. n. 297 del 1994. 2. Le norme disciplinari del personale di cui al comma 1, saranno definite con apposito accordo da stipulare nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di riordino degli organi collegiali.