ART. 56
                   Rinvio delle norme disciplinari
1.  Per i capi di istituto e per il personale docente delle scuole di
ogni ordine e grado, in applicazione  dell'art.  59,  comma  10,  del
D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 2, comma 4, del D.L.
29  aprile  1995, n. 144, continuano ad applicarsi le norme di cui al
Titolo I, Capo IV della Parte III del D.Lgs. n. 297 del 1994.
2. Le norme disciplinari del personale di cui  al  comma  1,  saranno
definite  con  apposito accordo da stipulare nei 60 giorni successivi
all'entrata  in  vigore  della  legge  di   riordino   degli   organi
collegiali.