ART. 58
                  Sanzioni e procedure disciplinari
1.  Le  violazioni  dei doveri disciplinati dall'art. 57 del presente
contratto danno luogo, secondo la  gravita'  dell'infrazione,  previo
procedimento  disciplinare,  all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo  di
dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2.  L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non puo'
adottare  alcun  provvedimento   disciplinare   nei   confronti   del
dipendente,  senza  previa  contestazione  scritta dell'addebito - da
effettuarsi entro 20 giorni da quando  il  soggetto  competente  che,
secondo    l'ordinamento   dell'Amministrazione,   e'   tenuto   alla
contestazione, e' venuto a conoscenza del  fatto  -  e  senza  averlo
sentito  a  sua  difesa  con l'eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui  aderisce
o conferisce mandato.
3.  La convocazione scritta per la difesa non puo' avvenire prima che
siano trascorsi cinque  giorni  lavorativi  dalla  contestazione  del
fatto  che  vi  ha  dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla
convocazione  per  la  difesa  del  dipendente,  la  sanzione   viene
applicata nei successivi 15 giorni.
4.  Nel  caso  in  cui  la  sanzione  da  comminare  non  sia  di sua
competenza, ai sensi dell'art. 59, comma 4,  del  D.Lgs.  n.  29  del
1993,  il  capo  di  istituto,  ai fini del comma 2, segnala entro 10
giorni all'ufficio competente, a norma del medesimo art. 59, comma 4,
i  fatti  da  contestare   al   dipendente   per   l'istruzione   del
procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5.  Al  dipendente  o,  su  espressa  delega,  al  suo  difensore  e'
consentito l'accesso a  tutti  gli  atti  istruttori  riguardanti  il
procedimento a suo carico.
6.  Il  procedimento  disciplinare  deve concludersi entro 120 giorni
dalla data di  contestazione  di  addebito.  Qualora  non  sia  stato
portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7.  L'ufficio  competente  per i procedimenti disciplinari sulla base
degli accertamenti effettuati e delle  giustificazioni  adottate  dal
dipendente,  irroga  la  sanzione  applicabile tra quelle indicate al
comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi  sia  luogo  a
procedere  disciplinarmente  dispone  la  chiusura  del procedimento,
dandone comunicazione all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma  1  non  sollevano  il  lavoratore
dalle  eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia
incorso.
9. Per quanto non previsto dalla  presente  disposizione,  si  rinvia
all'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993.