ART. 58 Sanzioni e procedure disciplinari 1. Le violazioni dei doveri disciplinati dall'art. 57 del presente contratto danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso. 2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non puo' adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente che, secondo l'ordinamento dell'Amministrazione, e' tenuto alla contestazione, e' venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 3. La convocazione scritta per la difesa non puo' avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni. 4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, il capo di istituto, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni all'ufficio competente, a norma del medesimo art. 59, comma 4, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. 5. Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore e' consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. 6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue. 7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni adottate dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato. 8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia incorso. 9. Per quanto non previsto dalla presente disposizione, si rinvia all'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993.