ART. 59 Competenze 1. Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono inflitti dal capo di istituto. 2. La multa, con importo non superiore a 4 ore di retribuzione, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, sono inflitte dal Provveditore agli Studi competente. 3. Il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Provveditore agli Studi, previa comunicazione al competente ufficio centrale del Ministero della Pubblica Istruzione.