ART. 59
                             Competenze
1.  Il  rimprovero  verbale e il rimprovero scritto sono inflitti dal
capo di istituto.
2. La multa, con importo non superiore a 4 ore di retribuzione, e  la
sospensione  dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10
giorni, sono inflitte dal Provveditore agli Studi competente.
3. Il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza  preavviso
sono  inflitti  dal  Provveditore agli Studi, previa comunicazione al
competente ufficio centrale del Ministero della Pubblica Istruzione.