Art. 6 Composizione delle delegazioni 1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, la delegazione trattante in sede decentrata e' costituita: I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE a) Per la parte pubblica; - dal Ministro o da un suo delegato; - da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa. b) Per le organizzazioni sindacali; - per la composizione della delegazione trattante di parte sindacale si conferma la disciplina attualmente vigente fino alla definizione del quadro normativo in materia di rappresentativita' ed ai successivi accordi. II - NEGLI UFFICI PERIFERICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE a) Per la parte pubblica: - dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari dell'ufficio medesimo, di qualifica di norma non inferiore all'ottava. L'amministrazione puo' avvalersi in qualita' di consulenti di capi d'istituto e altro personale scolastico esperto nella materia. b) Per le organizzazioni sindacali: - per la composizione della delegazione trattante di parte sindacale relative alle strutture provinciali di organizzazione si conferma la disciplina vigente alla definizione del quadro normativo in materia di rappresentativita' ed ai successivi accordi; - relativamente alle altre strutture sindacali, si rinvia allo stipulando protocollo d'intesa di cui all'art. 14. 2. L'amministrazione scolastica puo' avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attivita' di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive e' tenuta in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.