Art. 6
                   Composizione delle delegazioni
1.  Ai  sensi  dell'art.  45,  comma  8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, la
delegazione trattante in sede decentrata e' costituita:
I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica;
- dal Ministro o da un suo delegato;
-  da  una  rappresentanza  dei  dirigenti  titolari   degli   uffici
direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali;
-  per la composizione della delegazione trattante di parte sindacale
si conferma la disciplina attualmente vigente fino  alla  definizione
del   quadro   normativo  in  materia  di  rappresentativita'  ed  ai
successivi accordi.
II - NEGLI UFFICI PERIFERICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE
a) Per la parte pubblica:
-   dal   dirigente   titolare   del   potere    di    rappresentanza
dell'amministrazione  nell'ambito  dell'ufficio o da un suo delegato,
da due funzionari dell'ufficio medesimo, di qualifica  di  norma  non
inferiore all'ottava. L'amministrazione puo' avvalersi in qualita' di
consulenti  di  capi  d'istituto e altro personale scolastico esperto
nella materia.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- per la composizione della delegazione trattante di parte  sindacale
relative  alle strutture provinciali di organizzazione si conferma la
disciplina vigente alla definizione del quadro normativo  in  materia
di rappresentativita' ed ai successivi accordi;
-  relativamente  alle  altre  strutture  sindacali,  si  rinvia allo
stipulando protocollo d'intesa di cui all'art. 14.
2. L'amministrazione scolastica puo' avvalersi, nella  contrattazione
collettiva   decentrata,  della  attivita'  di  rappresentanza  e  di
assistenza  dell'Agenzia  per  la  rappresentanza   negoziale   delle
pubbliche  amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive e' tenuta in
ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art.  50, comma 7  del  D.Lgs.
n. 29 del 1993.