ART. 60 Codice disciplinare 1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza ed in conformita' di quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993 il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilita' dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) al concorso nella mancanza di piu' lavoratori in accordo tra loro. 2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 6, gia' sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravita' tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi. 3. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'. 4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entita' delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro; b) condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico; c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilita', debba espletare azione di vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970; f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati; g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi. 5. L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal bilancio dell'Amministrazione e destinato ad attivita' sociali a favore degli alunni. 6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa; b) particolare gravita' delle mancanze previste nel comma 4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi; d) ingiustificato ritardo, fino a a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; e) svolgimento di attivita' che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio; f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa; g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o del terzi; h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi; i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, nel rispetto della liberta' di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970; l) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona; m) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi. 7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: a) recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 8, lett. a); b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati; c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio; d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi; e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacita' ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attiene in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravita'; g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravita' tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. 8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: a) recidiva, negli ambienti di lavoro, ricorso a vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio; b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; c) condanna passata in giudicato: - per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 19.3.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; - per gravi delitti commessi in servizio; d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; e) violazione intenzionali dei doveri non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 9. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 58, comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione e' disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'Amministrazione sia venuta a conoscenza di fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare e' avviato nei termini previsti dall'art. 58, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza. 10. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 9 e' riattivato entro 180 giorni da quanto l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva. 11. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicita' mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicita' e' tassativa e non puo' essere sostituita con altre. 12. Il codice di cui al comma 11 deve essere pubblicato tassativamente entro 15 giorni dalla data di cui all'art. 2, comma 2, e si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.