ART. 60
                         Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita' delle
sanzioni  in relazione alla gravita' della mancanza ed in conformita'
di quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993 il  tipo  e
l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali:
a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza, imprudenza
e  imperizia  dimostrate,  tenuto  conto  anche  della prevedibilita'
dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilita' connesse alla posizione  di  lavoro  occupata  dal
dipendente;
d)  grado  di  danno  o di pericolo causato all'Amministrazione, agli
utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e)  sussistenza  di  circostanze   aggravanti   o   attenuanti,   con
particolare  riguardo  al comportamento del lavoratore, ai precedenti
disciplinari  nell'ambito  del  biennio  previsto  dalla  legge,   al
comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di piu' lavoratori in accordo tra loro.
2.  La  recidiva  nelle  mancanze  previste  ai  commi  4  e  6, gia'
sanzionate nel biennio  di  riferimento,  comporta  una  sanzione  di
maggiore gravita' tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3.  Al  dipendente  responsabile  di piu' mancanze compiute con unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento  e'  applicabile  la  sanzione
prevista  per  la  mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravita'.
4. La sanzione disciplinare  dal  minimo  del  rimprovero  verbale  o
scritto  al  massimo  della  multa  di  importo pari a quattro ore di
retribuzione  si  applica,  graduando  l'entita'  delle  sanzioni  in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a)  inosservanza  delle  disposizioni  di  servizio, anche in tema di
assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso i  superiori
o  altri  dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del
pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura
dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui
quali, in relazione alle sue responsabilita', debba espletare  azione
di vigilanza;
d)  inosservanza  degli  obblighi  in  materia  di  prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato  danno  o
disservizio;
e)  rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell'Amministrazione,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f)  insufficiente  rendimento,  rispetto  ai  carichi  di  lavoro  e,
comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g)   violazione   di   doveri   di   comportamento   non   ricompresi
specificatamente  nelle  lettere  precedenti,  da  cui  sia  derivato
disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli  utenti
o ai terzi.
5.  L'importo  delle ritenute per multa sara' introitato dal bilancio
dell'Amministrazione e destinato ad attivita' sociali a favore  degli
alunni.
6.  La  sanzione  disciplinare  della  sospensione  dal  servizio con
privazione della retribuzione fino a  un  massimo  di  10  giorni  si
applica,  graduando  l'entita' della sanzione in relazione ai criteri
di cui al comma 1, per:
a)  recidiva  nelle  mancanze  previste  dal  comma  4  che   abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravita' delle mancanze previste nel comma 4;
c)  assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione  e'
determinata  in  relazione  alla durata dell'assenza o dell'abbandono
del servizio,  al  disservizio  determinatosi,  alla  gravita'  della
violazione  dei  doveri  del dipendente, agli eventuali danni causati
all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a a 10 giorni,  a  trasferirsi  nella
sede assegnata dai superiori;
e)  svolgimento  di  attivita'  che ritardino il recupero psicofisico
durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente  in  procedimenti  disciplinari  o
rifiuto della stessa;
g)  comportamenti  minacciosi,  gravemente  ingiuriosi,  calunniosi o
diffamatori nei confronti dei superiori,  di  altri  dipendenti,  dei
genitori, degli alunni o del terzi;
h)  alterchi  con  ricorso  a  vie di fatto negli ambienti di lavoro,
anche con genitori, alunni o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione,  nel
rispetto  della liberta' di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge
300 del 1970;
l) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere  sessuale,  che
siano lesivi della dignita' della persona;
m)   violazione   di   doveri   di   comportamento   non   ricompresi
specificatamente nelle  lettere  precedenti  di  cui  sia,  comunque,
derivato  grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o
a terzi.
7. La  sanzione  disciplinare  del  licenziamento  con  preavviso  si
applica per:
a)  recidiva  plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze
previste nel comma 6, anche se di diversa  natura,  o  recidiva,  nel
biennio,  in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che
abbia comportato l'applicazione della sanzione  di  dieci  giorni  di
sospensione  dal  servizio  e  dalla retribuzione, fatto salvo quanto
previsto al comma 8, lett. a);
b)  occultamento,  da  parte  del  responsabile  della  custodia, del
controllo o della vigilanza,  di  fatti  e  circostanze  relativi  ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c)  rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze
di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per  un  periodo
superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e)  persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave
incapacita' ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che,  commesso  fuori
del  servizio e non attiene in via diretta al rapporto di lavoro, non
ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravita';
g)  violazione   dei   doveri   di   comportamento   non   ricompresi
specificatamente  nelle lettere precedenti di gravita' tale secondo i
criteri di cui al comma 1, da  non  consentire  la  prosecuzione  del
rapporto di lavoro.
8.  La  sanzione  disciplinare  del  licenziamento senza preavviso si
applica per:
a) recidiva, negli ambienti di lavoro, ricorso a vie di fatto  contro
superiori  o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti
al servizio;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
- per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c),  d),
e)  ed  f)  della legge 19.3.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1
comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- per gravi delitti commessi in servizio;
d)  condanna  passata  in  giudicato  quando  dalla  stessa  consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) violazione intenzionali dei doveri non ricompresi specificatamente
nelle  lettere  precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravita'
tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
9. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 58, comma 2, deve
essere avviato anche nel caso in cui sia  connesso  con  procedimento
penale   e   rimane  sospeso  fino  alla  sentenza  definitiva.    La
sospensione e' disposta anche ove la connessione emerga nel corso del
procedimento disciplinare. Qualora  l'Amministrazione  sia  venuta  a
conoscenza   di   fatti   che  possono  dar  luogo  ad  una  sanzione
disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il
procedimento disciplinare e' avviato nei termini  previsti  dall'art.
58, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.
10.  Il  procedimento  disciplinare  sospeso  ai sensi del comma 9 e'
riattivato entro 180 giorni  da  quanto  l'Amministrazione  ha  avuto
notizia della sentenza definitiva.
11.  Al  codice  disciplinare di cui al presente articolo deve essere
data la massima pubblicita' mediante affissione in luogo  accessibile
a  tutti  i  dipendenti. Tale forma di pubblicita' e' tassativa e non
puo' essere sostituita con altre.
12.   Il   codice   di   cui  al  comma  11  deve  essere  pubblicato
tassativamente entro 15 giorni dalla data di cui all'art. 2, comma 2,
e  si   attua   dal   quindicesimo   giorno   successivo   a   quello
dell'affissione.