ART. 61
    Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare.
1.  L'Amministrazione,  laddove  riscontri la necessita' di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal  servizio
e  dalla  retribuzione,  puo'  disporre,  nel  corso del procedimento
disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non
superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Se  ricorrano  ragioni  di  particolare  urgenza,  la  sospensione
cautelare  puo'  essere  disposta  dal  capo  di  istituto,  salva la
ratifica, da parte del Provveditore, entro dieci giorni dall'adozione
del provvedimento.
3. Quando il procedimento disciplinare si conclude  con  la  sanzione
disciplinare  della  sospensione  dal  servizio  con privazione della
retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve  essere
computato   nella   sanzione   ferma  restando  la  privazione  della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
4. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello
computato come sospensione dal servizio, e' valutabile  agli  effetti
dell'anzianita' di servizio.