ART. 61 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessita' di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, puo' disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare puo' essere disposta dal capo di istituto, salva la ratifica, da parte del Provveditore, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento. 3. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 4. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, e' valutabile agli effetti dell'anzianita' di servizio.