ART. 62
        Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della liberta'
personale  e'  sospeso  d'ufficio  dal  servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello
stato restrittivo della liberta'.
2. Il dipendente puo' essere  sospeso  dal  servizio  con  privazione
della   retribuzione  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a
procedimento penale che non comporti la  restrizione  della  liberta'
personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti  al  rapporto  di  lavoro o comunque tali da comportare, se
accertati,   l'applicazione   della   sanzione    disciplinare    del
licenziamento ai sensi dell'art. 60, commi 7 e 8.
3.  L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della liberta'
personale di cui al comma 1, puo' prolungare anche successivamente il
periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva,
alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi  previsti  dall'art.
15,  comma  1,  della  legge  19  marzo  1990, n. 55, come sostituito
dall'art. 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applica quanto previsto
in tema di rapporti  tra  procedimento  disciplinare  e  procedimento
penale dall'articolo 60, commi 9 e 10.
6.  Al dipendente sospeso dal servizio sono corrisposti un'indennita'
pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo
familiare, con  esclusione  di  ogni  compenso  accessorio,  comunque
denominato, anche se pensionabile.
7.  In  caso  di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento
con formula piena, quanto  corrisposto  nel  periodo  di  sospensione
cautelare  a  titolo  di  assegno alimentare, verra' conguagliato con
quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa  di
procedimento  penale,  la stessa conserva efficacia, se non revocata,
per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
   Decorso tale termine  la  sospensione  cautelare  e'  revocata  di
diritto e il dipendente e' riammesso in servizio.
   Il   procedimento   disciplinare   rimane  comunque  sospeso  sino
all'esito del procedimento penale.