ART. 65
                     Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
contratto  hanno  effetto  sulla tredicesima mensilita', sul compenso
per le attivita' aggiuntive, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale    e    privilegiato,    sull'indennita'    di    buonuscita,
sull'indennita'  di cui all'art. 62, comma 6, del presente contratto,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali  e
relativi  contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od
altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici  economici  -  ivi  compresa  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale - risultanti dalla applicazione dell'articolo precedente
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti
dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti
dell'indennita'  di buonuscita e di licenziamento si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del servizio.