ART. 65 Effetti dei nuovi stipendi 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per le attivita' aggiuntive, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'indennita' di cui all'art. 62, comma 6, del presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici - ivi compresa l'indennita' di vacanza contrattuale - risultanti dalla applicazione dell'articolo precedente sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del servizio.