ART. 66 Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31/12/95 1. Al personale in servizio al 31/12/95 e' attribuito, al 1/1/96, il trattamento economico previsto dall'allegata tabella B. 2. Per il personale docente educativo e ATA l'inserimento nelle nuove posizioni stipendiali avverra' sulla base dell'anzianita' maturata al 31/12/95. La differenza tra l'anzianita' riconosciuta al 31/12/95 e l'anzianita' immediatamente inferiore prevista dalla tabella B e' utile al fine dell'acquisizione della posizione retribuita successiva. A tal fine le frazioni di anno si arrotondano ad anno intero se superiori a sei mesi, e non producono effetti se inferiori. 3. La differenza tra la retribuzione in godimento al 31/12/95 e la posizione retributiva acquisita ai sensi del comma 2 costituisce assegno ad personam, che sara' riassorbito con il passaggio alla posizione retributiva superiore. 4. La collocazione dei capi d'istituto nella nuova struttura retributiva avviene con il riconoscimento nella posizione retributiva d'inquadramento dell'anzianita' corrispondente alla temporizzazione dell'importo dell'assegno ad personam, a cui si aggiunge l'anzianita' di servizio maturata da ciascun dipendente, nel periodo compreso tra la data di conseguimento dell'ultimo incremento retributivo previsto dalla tabella A annessa al D.P.R. n. 399 del 1988 ed il 31 dicembre 1995. L'anzianita' cosi' determinata e' utile per il passaggio alla posizione retributiva successiva a quella di primo inquadramento e per l'ulteriore progressione di carriera. A tal fine le frazioni di anno si arrotondano ad anno intero se superiori a sei mesi, e non producono effetti se inferiori. 5. Il periodo di formazione previsto per la progressione in carriera, in relazione al profilo professionale di appartenenza, e' proporzionalmente ridotto in misura corrispondente all'anzianita' riconosciuta a tal fine nella posizione di primo inquadramento. 6. Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavora tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le relative disposizioni di applicazione, cosi' come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. 7. Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3 commi 6 e 7. 8. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il trattamento economico dei Direttori amministrativi dei conservatori ed Accademie e' determinato dall'allegata tabella B. Ai fini dell'inserimento della nuova struttura retributiva si considera la retribuzione in godimento al 31 dicembre 1995, l'eventuale differenza con l'importo della posizione stipendiale inferiore costituira' assegno ad personam riassorbibile. Ai fini del passaggio alla posizione stipendiale successiva si aggiungono due anni di anzianita' nonche' la temporizzazione degli importi dell'assegno ad personam.