ART. 66
    Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in
                        servizio al 31/12/95
1.  Al personale in servizio al 31/12/95 e' attribuito, al 1/1/96, il
trattamento economico previsto dall'allegata tabella B.
2. Per il personale docente educativo e ATA l'inserimento nelle nuove
posizioni stipendiali avverra' sulla base dell'anzianita' maturata al
31/12/95. La differenza tra l'anzianita' riconosciuta al  31/12/95  e
l'anzianita'  immediatamente  inferiore  prevista  dalla tabella B e'
utile  al   fine   dell'acquisizione   della   posizione   retribuita
successiva.  A  tal  fine  le frazioni di anno si arrotondano ad anno
intero se superiori a sei mesi, e non producono effetti se inferiori.
3. La differenza tra la retribuzione in godimento al  31/12/95  e  la
posizione  retributiva  acquisita  ai  sensi  del comma 2 costituisce
assegno ad personam, che sara'  riassorbito  con  il  passaggio  alla
posizione retributiva superiore.
4.   La  collocazione  dei  capi  d'istituto  nella  nuova  struttura
retributiva avviene con il riconoscimento nella posizione retributiva
d'inquadramento dell'anzianita' corrispondente  alla  temporizzazione
dell'importo dell'assegno ad personam, a cui si aggiunge l'anzianita'
di  servizio maturata da ciascun dipendente, nel periodo compreso tra
la data di conseguimento dell'ultimo incremento retributivo  previsto
dalla  tabella A annessa al D.P.R.  n. 399 del 1988 ed il 31 dicembre
1995. L'anzianita' cosi' determinata e' utile per il  passaggio  alla
posizione  retributiva  successiva  a quella di primo inquadramento e
per l'ulteriore progressione di carriera. A tal fine le  frazioni  di
anno  si  arrotondano  ad  anno intero se superiori a sei mesi, e non
producono effetti se inferiori.
5. Il periodo di formazione previsto per la progressione in carriera,
in  relazione  al   profilo   professionale   di   appartenenza,   e'
proporzionalmente  ridotto  in  misura  corrispondente all'anzianita'
riconosciuta a tal fine nella posizione di primo inquadramento.
6. Restano confermate, al fine  del  riconoscimento  dei  servizi  di
ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina
in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di
lavora  tempo indeterminato, le norme di cui al D.L.  19 giugno 1970,
n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970,  n.
576,  e  successive modificazioni e integrazioni, nonche' le relative
disposizioni di applicazione, cosi' come  definite  dall'art.  4  del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.
7.  Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui
all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e  integrate  dal
D.P.R. 399 del 1988, art. 3 commi 6 e 7.
8.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996  il trattamento economico dei
Direttori amministrativi dei conservatori ed Accademie e' determinato
dall'allegata  tabella  B.  Ai  fini  dell'inserimento  della   nuova
struttura retributiva si considera la retribuzione in godimento al 31
dicembre  1995,  l'eventuale differenza con l'importo della posizione
stipendiale inferiore costituira' assegno ad personam  riassorbibile.
Ai  fini  del  passaggio  alla  posizione  stipendiale  successiva si
aggiungono due anni di anzianita' nonche'  la  temporizzazione  degli
importi dell'assegno ad personam.