Art. 67 Ratei 1. Al personale che, nel biennio 96/97, in ragione dell'anzianita' riconosciuta al 31 dicembre 1995 ai fini della collocazione delle nuova struttura retributiva, non consegue in detta struttura il passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella di primo inquadramento, e' attribuito un incremento corrispondente al rateo degli aumenti retributivi previsti dalle tabelle annesse al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, in corso di maturazione alla stessa data del 31 dicembre 1995. 2. Tale rateo e' determinato dal rapporto tra l'anzianita' maturata al 31 dicembre 1995, ragguagliata a mese intero, e quella complessivamente richiesta per il conseguimento degli incrementi previsti dal D.P.R. n. 399 del 1988. 3. Il beneficio complessivo da attribuire a titolo di rateo a ciascun avente diritto, viene calcolato ragguagliando, previa riduzione del 25%, agli anni interi 1996 e 1997 il rateo derivante dall'applicazione dei precedenti commi 1 e 2. Esso sara' corrisposto in rate mensili, decorrenti, rispettivamente, dal 1 luglio 1996 a favore di coloro che avrebbero conseguito aumenti derivanti dal D.P.R. n. 399 del 1988 nel corso dell'anno 1996 e dal 1 gennaio 1997 a favore di coloro che avrebbero conseguito tali aumenti nell'anno 1997. 4. I ratei previsti dal presente articolo costituiscono parte integrante dell'assegno ad personam, al quale vanno a sommarsi, e sono riassorbiti con il passaggio nella posizione retributiva successiva a quella di primo inquadramento nella nuova struttura.