Art. 67
                                Ratei
1.  Al  personale  che, nel biennio 96/97, in ragione dell'anzianita'
riconosciuta al 31 dicembre 1995 ai  fini  della  collocazione  delle
nuova  struttura  retributiva,  non  consegue  in  detta struttura il
passaggio alla posizione stipendiale successiva  a  quella  di  primo
inquadramento,  e'  attribuito  un incremento corrispondente al rateo
degli aumenti retributivi previsti dalle tabelle  annesse  al  D.P.R.
23  agosto 1988, n. 399, in corso di maturazione alla stessa data del
31 dicembre 1995.
2. Tale rateo e' determinato dal rapporto tra  l'anzianita'  maturata
al   31   dicembre   1995,  ragguagliata  a  mese  intero,  e  quella
complessivamente richiesta  per  il  conseguimento  degli  incrementi
previsti dal D.P.R. n. 399 del 1988.
3. Il beneficio complessivo da attribuire a titolo di rateo a ciascun
avente  diritto,  viene calcolato ragguagliando, previa riduzione del
25%,  agli   anni   interi   1996   e   1997   il   rateo   derivante
dall'applicazione  dei precedenti commi 1 e 2. Esso sara' corrisposto
in rate mensili, decorrenti, rispettivamente, dal  1  luglio  1996  a
favore  di  coloro  che  avrebbero  conseguito  aumenti derivanti dal
D.P.R. n. 399 del 1988 nel corso dell'anno 1996 e dal 1 gennaio  1997
a  favore  di  coloro che avrebbero conseguito tali aumenti nell'anno
1997.
4.  I  ratei  previsti  dal  presente  articolo  costituiscono  parte
integrante  dell'assegno  ad  personam,  al quale vanno a sommarsi, e
sono  riassorbiti  con  il  passaggio  nella  posizione   retributiva
successiva a quella di primo inquadramento nella nuova struttura.