Art. 69
           Indennita' di funzioni superiori e di reggenza
1.  Al  personale  docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di
direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli  effetti
il  capo  di istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei
casi di assenza o impedimento, nonche' all'assistente amministrativo,
che  sostituisce  il  direttore  amministrativo  o  il   responsabile
amministrativo, negli stessi casi, e' attribuita, per l'intera durata
dell'incarico   o   della   sostituzione,   una  indennita'  pari  al
differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.
2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli  uffici  di
cui  al  comma 1, ai titolari che assumono la reggenza e' corrisposta
una indennita' pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli
incarichi o le sostituzioni, cosi' come definita nel comma  medesimo.
In tal caso, al docente vicario e' corrisposta una indennita' di pari
importo.