Art. 69 Indennita' di funzioni superiori e di reggenza 1. Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo di istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonche' all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, e' attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennita' pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento. 2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza e' corrisposta una indennita' pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, cosi' come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario e' corrisposta una indennita' di pari importo.