Art. 7 Informazione 1. L'amministrazione scolastica, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilita', fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'articolo precedente sulle misure inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 2. Nelle seguenti materie, individuate dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e dal presente contratto, l'amministrazione fornisce un'informazione preventiva, consegnando tempestivamente la documentazione necessaria: a) criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro per il personale ATA; b) criteri generali per la razionalizzazione della rete scolastica; c) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993; d) strumenti e metodologie per la valutazione della produttivita' ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, con riferimento a quanto previsto dall'art. 603 del D.Lgs. n. 297 del 1994; e) criteri e modalita' organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato; f) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale; g) interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attivita' scolastica. h) programmi e progetti di intervento anche a carattere interistituzionale per la qualificazione dell'offerta formativa. 3. Nelle seguenti materie l'informazione e' successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati, riguardanti: - utilizzo del personale e stato dell'occupazione e degli organici; - parametri e risultati concernenti la produttivita' ed efficacia qualitativa del sistema scolastico; - distribuzione complessiva dei carichi di lavoro per il personale A.T.A.; - attuazione dei programmi di formazione del personale; - misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; - andamento generale della mobilita' del personale; - distribuzione complessiva dei fondi per i compensi accessori; - iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale. A tale scopo sono previsti specifici incontri in cui l'amministrazione scolastica fornisce adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate. 4. Analoghi incontri sono effettuati presso ciascun ufficio scolastico periferico per assicurare una adeguata informazione sulle materie di cui ai commi precedenti. 5. Il sistema informativo deve assicurare una adeguata tutela della riservatezza delle sfera personale degli addetti.