Art. 7
                            Informazione
1.  L'amministrazione scolastica, nell'ambito della propria autonomia
e delle proprie distinte responsabilita',  fornisce  informazioni  ai
soggetti  sindacali  di  cui  all'articolo  precedente  sulle  misure
inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie, individuate dal D.Lgs. n. 29  del  1993  e
dal  presente  contratto,  l'amministrazione fornisce un'informazione
preventiva, consegnando tempestivamente la documentazione necessaria:
a) criteri per la determinazione e la distribuzione  dei  carichi  di
lavoro per il personale ATA;
b) criteri generali per la razionalizzazione della rete scolastica;
c)  criteri  per  la definizione e la distribuzione degli organici di
tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto,  per  il
personale  ATA,  dall'art.  31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29
del 1993;
d) strumenti e metodologie per la valutazione della produttivita'  ed
efficacia  qualitativa  del  sistema  scolastico,  con  riferimento a
quanto previsto dall'art. 603 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
e) criteri e modalita' organizzative per l'assunzione del personale a
tempo determinato e indeterminato;
f) documenti di previsione di bilancio relativi  alle  spese  per  il
personale;
g)  interventi  di  progettazione  di  nuovi sistemi informativi o di
modifica   dei   sistemi   preesistenti   concernenti    i    servizi
amministrativi e di supporto dell'attivita' scolastica.
h)   programmi   e   progetti   di   intervento   anche  a  carattere
interistituzionale per la qualificazione dell'offerta formativa.
3. Nelle seguenti materie l'informazione  e'  successiva  ed  ha  per
oggetto  gli  atti  di  gestione  adottati  e  i  relativi risultati,
riguardanti:
- utilizzo del personale e stato dell'occupazione e degli organici;
- parametri e risultati concernenti  la  produttivita'  ed  efficacia
qualitativa del sistema scolastico;
-  distribuzione  complessiva  dei carichi di lavoro per il personale
A.T.A.;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- andamento generale della mobilita' del personale;
- distribuzione complessiva dei fondi per i compensi accessori;
- iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali  in  favore
del personale.
A    tale   scopo   sono   previsti   specifici   incontri   in   cui
l'amministrazione scolastica  fornisce  adeguate  informazioni  sulle
predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.
4.   Analoghi   incontri   sono  effettuati  presso  ciascun  ufficio
scolastico periferico per assicurare una adeguata informazione  sulle
materie di cui ai commi precedenti.
5.  Il  sistema informativo deve assicurare una adeguata tutela della
riservatezza delle sfera personale degli addetti.