ART. 70 Ore eccedenti 1. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attivita' aggiuntive di insegnamento di cui all'art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d'istituto, si applica il criterio di calcolo di cui all'art. 88, comma 4, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato. 2. Il compenso per le ore eccedenti prestate nell'attivita' di approfondimento effettuata negli istituti professionali viene calcolato a norma del comma precedente ed integrato, a carico dello stanziamento previsto per il fondo d'istituto, di cui all'art. 71, comma 2, lett. c) -, dell'importo necessario a raggiungere il compenso orario lordo di lire 37.000 per i docenti diplomati e di lire 41.000 per i docenti laureati. 3. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo prestate in sostituzione dei colleghi assenti o su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio di insegnamento o in classi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico ovvero nei corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico, continuano ad applicarsi, a decorrere dall'inizio del biennio 1994/95 le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 ed all'art. 3 - comma 10 - del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. 4. I criteri di calcolo di cui ai precedenti commi 1 e 3 possono applicarsi, ove ne ricorrano le condizioni e con i necessari adeguamenti derivanti dal diverso orario obbligatorio di insegnamento, anche agli insegnanti di scuola materna ed elementare.