ART. 70
                            Ore eccedenti
1.  Per  il  pagamento  delle  ore di insegnamento eccedenti l'orario
d'obbligo non rientranti nelle attivita' aggiuntive  di  insegnamento
di  cui  all'art.  43,  comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo
d'istituto, si applica il criterio di calcolo  di  cui  all'art.  88,
comma  4,  del  D.P.R.  31  maggio  1974,  n. 417. Ogni ora eccedente
effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di  1/78
dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato.
2.  Il  compenso  per  le  ore  eccedenti  prestate nell'attivita' di
approfondimento  effettuata  negli   istituti   professionali   viene
calcolato  a  norma del comma precedente ed integrato, a carico dello
stanziamento previsto per il fondo d'istituto, di  cui  all'art.  71,
comma  2,  lett.  c)  -,  dell'importo  necessario  a  raggiungere il
compenso orario lordo di lire 37.000 per i  docenti  diplomati  e  di
lire 41.000 per i docenti laureati.
3.  Per  il  pagamento  delle  ore di insegnamento eccedenti l'orario
d'obbligo prestate in sostituzione dei colleghi assenti o su cattedre
con  orario  settimanale   superiore   a   quello   obbligatorio   di
insegnamento  o  in  classi collaterali disponibili per l'intero anno
scolastico ovvero nei corsi integrativi per i diplomati  di  istituto
magistrale   o  di  liceo  artistico,  continuano  ad  applicarsi,  a
decorrere dall'inizio del biennio  1994/95  le  disposizioni  di  cui
all'art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 ed all'art. 3 - comma 10
- del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.
4.  I  criteri  di  calcolo  di cui ai precedenti commi 1 e 3 possono
applicarsi,  ove  ne  ricorrano  le  condizioni  e  con  i  necessari
adeguamenti    derivanti   dal   diverso   orario   obbligatorio   di
insegnamento, anche agli insegnanti di scuola materna ed elementare.