ART. 72
                          Fondo di istituto
1.  Il  Fondo  di  cui  al precedente articolo 71 si suddivide tra le
singole istituzioni scolastiche ed educative nei rispettivi Fondi  di
istituto,   che   impiegano  le  risorse  per  corrispondere  sia  le
indennita' di cui all'art.  73,  sia  i  compensi  per  il  personale
docente  ed  ATA  relativi  agli  incarichi,  posizioni  ed attivita'
aggiuntive di cui agli artt. 43 e 54.
2. Nell'ambito del progetto di istituto e del  relativo  piano  delle
attivita'   del  personale,  sono  individuati  gli  incarichi  e  le
attivita' da finanziare con le risorse di cui al comma 2,  lett.  c),
del   precedente   art.   71.  Ulteriori  iniziative  possono  essere
realizzate esclusivamente sulla  base  di  corrispondenti,  specifici
finanziamenti operati sulle risorse di cui alle lettere a) e b) dello
stesso  comma, ovvero sulla base di finanziamenti relativi a progetti
comunitari o di terzi.
   L'attribuzione degli incarichi e' disposta a  mezzo  comunicazione
scritta,  la  quale, in premessa, indichera' le relative delibere del
Consiglio di istituto e del Collegio dei docenti.
   Tutti gli atti connessi con tali  adempimenti,  ivi  compresi  gli
aspetti  riguardanti  l'organizzazione  del lavoro del personale ATA,
sono  assoggettati   alle   norme   contrattuali   sul   diritto   di
informazione, di cui agli articoli 7 e 9 del presente contratto.
   Sulla  base  dell'informazione, qualora si verifichino difformita'
rispetto ai criteri fissati nel progetto  e  nel  piano,  i  soggetti
sindacali  di  cui  all'art. 6, possono far ricorso alle procedure di
raffreddamento dei  conflitti  previste  dall'art.  16,  al  fine  di
evitare la formazione di contenzioso.
3.  Le  misure  dei  compensi  relativi  agli incarichi, posizioni ed
attivita' aggiuntive di cui al comma 1, decorrenti dal 1.1.1996 e  da
erogarsi  previa  verifica dell'effettivo svolgimento delle medesime,
sono determinate dalle allegate Tabelle D, D1, D2.
4. L'erogazione dei compensi dovra' essere collegata  all'indicazione
degli elementi necessari al monitoraggio e alla valutazione di cui al
precedente art. 71, comma 3.