ART. 72 Fondo di istituto 1. Il Fondo di cui al precedente articolo 71 si suddivide tra le singole istituzioni scolastiche ed educative nei rispettivi Fondi di istituto, che impiegano le risorse per corrispondere sia le indennita' di cui all'art. 73, sia i compensi per il personale docente ed ATA relativi agli incarichi, posizioni ed attivita' aggiuntive di cui agli artt. 43 e 54. 2. Nell'ambito del progetto di istituto e del relativo piano delle attivita' del personale, sono individuati gli incarichi e le attivita' da finanziare con le risorse di cui al comma 2, lett. c), del precedente art. 71. Ulteriori iniziative possono essere realizzate esclusivamente sulla base di corrispondenti, specifici finanziamenti operati sulle risorse di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma, ovvero sulla base di finanziamenti relativi a progetti comunitari o di terzi. L'attribuzione degli incarichi e' disposta a mezzo comunicazione scritta, la quale, in premessa, indichera' le relative delibere del Consiglio di istituto e del Collegio dei docenti. Tutti gli atti connessi con tali adempimenti, ivi compresi gli aspetti riguardanti l'organizzazione del lavoro del personale ATA, sono assoggettati alle norme contrattuali sul diritto di informazione, di cui agli articoli 7 e 9 del presente contratto. Sulla base dell'informazione, qualora si verifichino difformita' rispetto ai criteri fissati nel progetto e nel piano, i soggetti sindacali di cui all'art. 6, possono far ricorso alle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'art. 16, al fine di evitare la formazione di contenzioso. 3. Le misure dei compensi relativi agli incarichi, posizioni ed attivita' aggiuntive di cui al comma 1, decorrenti dal 1.1.1996 e da erogarsi previa verifica dell'effettivo svolgimento delle medesime, sono determinate dalle allegate Tabelle D, D1, D2. 4. L'erogazione dei compensi dovra' essere collegata all'indicazione degli elementi necessari al monitoraggio e alla valutazione di cui al precedente art. 71, comma 3.