ART. 75
                       Indennita' di direzione
1.  A decorrere dal 1 gennaio 1996, al fine di compensare le maggiori
responsabilita'  e  i  maggiori  carichi  di  lavoro  connessi   alle
dimensioni  e  al  grado di complessita' dell'Istituzione scolastica,
sara' corrisposta ai capi di istituto, a carico della quota del fondo
di cui all'art. 71, comma 2, lett. b), un'indennita' di direzione. Le
misure dell'indennita' di direzione  sono  determinate  in  relazione
alle  dimensioni  ed  alla  complessita'  degli  istituti, in sede di
contrattazione decentrata nazionale ai sensi dell'art.  5,  comma  4,
lett. h) del presente CCNL.
2.  L'indennita'  di cui al comma 1 compete anche ai vice direttori e
alle  vice  direttrici  degli  istituti  di  educazione,  nonche'  ai
Direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie.
3.  Nel  caso  in  cui  i capi di istituto si trovino in posizione di
stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva per un
periodo superiore a quindici giorni, l'indennita' di direzione non e'
corrisposta per tutto il periodo di mancato esercizio della funzione.
Per lo stesso periodo l'indennita' viene  corrisposta  al  dipendente
che  abbia  sostituito,  ai sensi della normativa vigente, il capo di
istituto.
   Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza,  l'indennita'
di  direzione  e'  corrisposta  nella  misura  del  50%  sia  al capo
d'istituto  sia  al  docente   vicario   della   stessa   istituzione
scolastica.