ART. 75 Indennita' di direzione 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, al fine di compensare le maggiori responsabilita' e i maggiori carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado di complessita' dell'Istituzione scolastica, sara' corrisposta ai capi di istituto, a carico della quota del fondo di cui all'art. 71, comma 2, lett. b), un'indennita' di direzione. Le misure dell'indennita' di direzione sono determinate in relazione alle dimensioni ed alla complessita' degli istituti, in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL. 2. L'indennita' di cui al comma 1 compete anche ai vice direttori e alle vice direttrici degli istituti di educazione, nonche' ai Direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie. 3. Nel caso in cui i capi di istituto si trovino in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva per un periodo superiore a quindici giorni, l'indennita' di direzione non e' corrisposta per tutto il periodo di mancato esercizio della funzione. Per lo stesso periodo l'indennita' viene corrisposta al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il capo di istituto. Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza, l'indennita' di direzione e' corrisposta nella misura del 50% sia al capo d'istituto sia al docente vicario della stessa istituzione scolastica.