ART. 76 Indennita' di amministrazione 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, al fine di compensare le maggiori responsabilita' e i maggiori carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado di complessita' dell'istituzione scolastica, sara' corrisposta ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi, a carico della quota del fondo di cui all'art. 71, comma 2, lett. b), un'indennita' di amministrazione. Le misure dell'indennita' di amministrazione sono determinate in relazione alle dimensioni ed alla complessita' degli istituti, in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL. 2. Nel caso in cui il personale di cui al primo comma si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione amministrativa per un periodo superiore a quindici giorni, l'indennita' di amministrazione non e' corrisposta per tutto il periodo di mancato esercizio della funzione. Per lo stesso periodo l'indennita' viene corrisposta al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il direttore o il responsabile amministrativo.