ART. 76
                    Indennita' di amministrazione
1.  A decorrere dal 1 gennaio 1996, al fine di compensare le maggiori
responsabilita'  e  i  maggiori  carichi  di  lavoro  connessi   alle
dimensioni  e  al  grado di complessita' dell'istituzione scolastica,
sara' corrisposta ai  direttori  amministrativi  ed  ai  responsabili
amministrativi,  a  carico  della quota del fondo di cui all'art. 71,
comma 2, lett. b),  un'indennita'  di  amministrazione.    Le  misure
dell'indennita' di amministrazione sono determinate in relazione alle
dimensioni   ed   alla   complessita'  degli  istituti,  in  sede  di
contrattazione decentrata nazionale ai sensi dell'art.  5,  comma  4,
lett. h) del presente CCNL.
2.  Nel  caso  in  cui il personale di cui al primo comma si trovi in
posizione di stato implicante il  mancato  esercizio  della  funzione
amministrativa   per   un   periodo   superiore  a  quindici  giorni,
l'indennita' di amministrazione  non  e'  corrisposta  per  tutto  il
periodo  di  mancato  esercizio della funzione. Per lo stesso periodo
l'indennita' viene corrisposta al dipendente che abbia sostituito, ai
sensi  della  normativa  vigente,  il  direttore  o  il  responsabile
amministrativo.