ART. 79 Rinvio ad accordo successivo 1. Con successivo accordo, da stipularsi tra le parti entro il 30 novembre 1995, saranno definiti gli istituti e le modalita' applica- tive rinviate a tale sede dalle norme del presente CCNL. 2. L'accordo di cui al presente articolo non potra' comportare oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal presente CCNL.