ART. 79
                    Rinvio ad accordo successivo
1.  Con  successivo  accordo,  da stipularsi tra le parti entro il 30
novembre 1995, saranno definiti gli istituti e le modalita'  applica-
tive rinviate a tale sede dalle norme del presente CCNL.
2.  L'accordo di cui al presente articolo non potra' comportare oneri
finanziari aggiuntivi rispetto  a  quelli  contemplati  dal  presente
CCNL.