ART. 80
                          Norme transitorie
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del
presente  contratto  vengono  portati  a termine secondo le procedure
vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del  comma  1,  si
applicano le sanzioni previste dall'art. 58, qualora piu' favorevoli,
in  luogo  di  quelle  previste  dall'art.  78  del Testo unico degli
impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3.
3. Nel primo e secondo anno di vigenza contrattuale, qualora le somme
stanziate per il finanziamento degli istituti di  cui  agli  articoli
previsti  dal  Capo  II  della  Parte  II del presente CCNL non siano
impegnate  nei  rispettivi  esercizi  finanziari,  sono   riassegnate
nell'esercizio dell'anno successivo.
4.  Ai fini della determinazione dei compensi alle attivita' previste
dagli artt. 71 e 72 e delle indennita' previste dagli artt. 74 e  75,
da  corrispondere  fino  al  31/12/95,  sono confermati le misure e i
criteri definiti dal DM n. 6 del 4.1.1995.