ART. 80 Norme transitorie 1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vengono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio. 2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 58, qualora piu' favorevoli, in luogo di quelle previste dall'art. 78 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 3. Nel primo e secondo anno di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento degli istituti di cui agli articoli previsti dal Capo II della Parte II del presente CCNL non siano impegnate nei rispettivi esercizi finanziari, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo. 4. Ai fini della determinazione dei compensi alle attivita' previste dagli artt. 71 e 72 e delle indennita' previste dagli artt. 74 e 75, da corrispondere fino al 31/12/95, sono confermati le misure e i criteri definiti dal DM n. 6 del 4.1.1995.