ART. 81 Norme finali 1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti. 2. Le parti si impegnano a rivedere consensualmente la predetta normativa entro il 30 novembre 1995. 3. Le integrazioni al presente contratto derivanti dal precedente comma 2, nonche' dall'accordo di cui al precedente art. 79, non possono comportare costi aggiuntivi, ne' altri oneri a carico delle parti.