ART. 81
                            Norme finali
1.  Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente
contratto, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993  rimangono
in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti.
2.  Le  parti  si  impegnano  a  rivedere consensualmente la predetta
normativa entro il 30 novembre 1995.
3. Le integrazioni al presente  contratto  derivanti  dal  precedente
comma  2,  nonche'  dall'accordo  di  cui  al precedente art. 79, non
possono comportare costi aggiuntivi, ne' altri oneri a  carico  delle
parti.