ART. 9
            Relazioni a livello di istituzione scolastica
1.  A  livello  di  ogni  istituzione  scolastica, in coerenza con le
prospettive di decentramento  e  di  autonomia,  nel  rispetto  delle
competenze  del  capo  di  istituto  e  degli organi collegiali, sono
attuate le modalita' d'informazione e di esame previste dal  presente
articolo.
2. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art.
14 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione
sulle seguenti materie:
a)   modalita'   relative   all'utilizzazione   e   all'articolazione
dell'orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto
di  quanto  previsto  dalla  contrattazione  decentrata  provinciale,
nonche'  i  criteri  per  l'individuazione  del  personale  A.T.A. ed
educativo da utilizzare nelle attivita' retribuite con  il  fondo  di
istituto.
b)  modalita'  di  applicazione  dei  criteri  in  materia di diritti
sindacali,  definiti   in   contrattazione   decentrata   a   livello
provinciale;
c)  attuazione  delle normative relative all'igiene, alla sicurezza e
prevenzione dell'ambiente scolastico,  comprese  le  misure  relative
all'abbattimento   delle   barriere  architettoniche  per  facilitare
l'accesso dei disabili;
d) utilizzazione dei servizi sociali;
3. Sulle seguenti materie l'informazione e' successiva:
a) proposte di formazione delle  classi  e  di  determinazione  degli
organici della scuola;
b)  attuazione  dei  progetti  ed  attivita'  retribuiti con il fondo
d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
c) nominativi del personale da utilizzare nei progetti  ed  attivita'
retribuiti con il fondo di istituto;
d)  criteri  di  individuazione  e  modalita'  di  utilizzazione  del
personale in progetti derivanti da specifiche  disposizioni  legisla-
tive, nonche' da accordi di programma, convenzioni, intese, stipulate
dalla   singola   istituzione   scolastica   o   dall'Amministrazione
scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
e) applicazione dei criteri, definiti in contrattazione decentrata  a
livello    provinciale,   per   la   fruizione   dei   permessi   per
l'aggiornamento.
L'informazione viene fornita in appositi incontri da  concordare  tra
le parti.
4.  Ricevute  le  informazioni  di  cui  al  comma  2, lett. a) e c),
ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 6  puo'  chiedere  un
esame  dell'argomento  oggetto  di  informazione. Il capo di istituto
informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti  nella
scuola  e  procede,  entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un
apposito  incontro,  per  l'esame  che  dovra'  concludersi  con   la
verbalizzazione  delle relative posizioni entro i 5 giorni successivi
alla ricezione delle informazioni. Per la materia di cui  alla  lett.
c)  del  precedente  comma  2, l'esame previsto dal presente comma si
effettua  fino  alla  definizione  contrattuale  delle  modalita'  di
attuazione del D.Lgs.  n. 626 del 1994, per la relativa intesa.
5.  Durante  il  periodo in cui si svolge l'esame il capo di istituto
non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto di esame e
i soggetti sindacali che vi partecipano  non  assumono  sulle  stesse
iniziative conflittuali.
6.  Concluso  l'esame,  e'  fatta salva l'autonoma determinazione del
capo di istituto.
7. Le modalita' di cui al comma 2, lett. b)  sono  verificate  in  un
apposito incontro con i soggetti sindacali, di cui all'art. 14.