ART. 9 Relazioni a livello di istituzione scolastica 1. A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali, sono attuate le modalita' d'informazione e di esame previste dal presente articolo. 2. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art. 14 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione sulle seguenti materie: a) modalita' relative all'utilizzazione e all'articolazione dell'orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione decentrata provinciale, nonche' i criteri per l'individuazione del personale A.T.A. ed educativo da utilizzare nelle attivita' retribuite con il fondo di istituto. b) modalita' di applicazione dei criteri in materia di diritti sindacali, definiti in contrattazione decentrata a livello provinciale; c) attuazione delle normative relative all'igiene, alla sicurezza e prevenzione dell'ambiente scolastico, comprese le misure relative all'abbattimento delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso dei disabili; d) utilizzazione dei servizi sociali; 3. Sulle seguenti materie l'informazione e' successiva: a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; b) attuazione dei progetti ed attivita' retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi; c) nominativi del personale da utilizzare nei progetti ed attivita' retribuiti con il fondo di istituto; d) criteri di individuazione e modalita' di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legisla- tive, nonche' da accordi di programma, convenzioni, intese, stipulate dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; e) applicazione dei criteri, definiti in contrattazione decentrata a livello provinciale, per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento. L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti. 4. Ricevute le informazioni di cui al comma 2, lett. a) e c), ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 6 puo' chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro, per l'esame che dovra' concludersi con la verbalizzazione delle relative posizioni entro i 5 giorni successivi alla ricezione delle informazioni. Per la materia di cui alla lett. c) del precedente comma 2, l'esame previsto dal presente comma si effettua fino alla definizione contrattuale delle modalita' di attuazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, per la relativa intesa. 5. Durante il periodo in cui si svolge l'esame il capo di istituto non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto di esame e i soggetti sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali. 6. Concluso l'esame, e' fatta salva l'autonoma determinazione del capo di istituto. 7. Le modalita' di cui al comma 2, lett. b) sono verificate in un apposito incontro con i soggetti sindacali, di cui all'art. 14.