Art. 4. Disposizione transitoria 1. Per tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' consentito presentare domanda di autorizzazione da rilasciare, ai sensi dell'art. 319 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sulla base delle prove di cui all'allegato 1, parte II, appendice H. 2. Trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' vietato collegare alla rete pubblica apparecchiature terminali per le quali e' stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 319 del codice postale e delle telecomunicazioni, con esclusione di quelle in esercizio alla medesima data. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 gennaio 1995 Il Ministro: TATARELLA Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1995 Registro n. 3 Poste, foglio n. 1
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 319 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973: "Art. 319 (Norme tecniche per gli impianti). - Tutti gli impianti in connessione o altrimenti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature omologate o autorizzate dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni".