Art. 10.
                    Rappresentanti delle regioni
  1. I  cinque  rappresentanti  delle  regioni  sono  nominati  dalla
Conferenza  dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.
 
          Nota all'art. 10:
             - Per il testo dell'art. 4 del  D.Lgs.  n.  418/1989  si
          veda in nota alle premesse.