Art. 10. Rappresentanti delle regioni 1. I cinque rappresentanti delle regioni sono nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 418/1989 si veda in nota alle premesse.