Art. 11.
                  Convocazioni e ordine del giorno
  1. La Consulta e' presieduta dal Ministro e dura in carica  quattro
anni  che  decorrono  dalla  data  del  decreto  di nomina di tutti i
componenti.
  2. Nella prima seduta la Consulta elegge nel suo seno  a  scrutinio
segreto  un  ufficio  di presidenza composto da tre membri, di cui un
rappresentante delle universita', un rappresentante delle  regioni  e
un rappresentante degli studenti. L'ufficio di presidenza coadiuva il
Ministro per la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute e
dell'organizzazione  dei lavori per l'assegnazione degli argomenti in
discussione ai relatori.
  3. La Consulta  si  riunisce,  in  sessione  ordinaria,  tre  volte
l'anno,  sulla base di un calendario annuale prestabilito, e comunque
tramite convocazione che deve  avvenire  almeno  venti  giorni  prima
della riunione.
  4. La Consulta puo' riunirsi inoltre in sessione straordinaria ogni
qual  volta  il  Ministro  lo  ritenga  opportuno oppure su richiesta
motivata di almeno un quinto dei suoi componenti.
  5. La convocazione recante l'indicazione dell'ordine del giorno  e'
disposta  dal  Ministro  tramite  l'ufficio  di  segreteria,  di  cui
all'art. 13.
  6. L'ordine del giorno e' stabilito dal Ministro e  deve  contenere
anche  gli  argomenti  richiesti  da almeno un quinto dei componenti.
All'inizio  di  ciascuna  seduta  possono  essere  inserite  aggiunte
all'ordine del giorno proposte dal Ministro e da almeno un quinto dei
componenti.   Le   aggiunte  devono  essere  approvate  con  il  voto
favorevole della maggioranza dei  componenti  e  non  possono  essere
trattate   prima   che   siano  trascorse  24  ore  dall'approvazione
dell'integrazione  dell'ordine  del  giorno  e  senza  che  di   tale
integrazione  sia stata data immediata comunicazione telegrafica agli
assenti.
  7. La documentazione relativa agli argomenti posti  all'ordine  del
giorno   deve,   ove   possibile,  essere  trasmessa  ai  consiglieri
unitamente  alla  convocazione   o,   comunque,   essere   tenuta   a
disposizione  degli  stessi  dalla  medesima data presso l'ufficio di
segreteria.
  8. Le sedute sono valide se ad esse interviene la  maggioranza  dei
componenti la Consulta. In qualsiasi momento della seduta il Ministro
puo' disporre, di sua iniziativa o su richiesta di un consigliere, la
verifica  del  numero  legale.  Ove questo non sussista, la seduta e'
sospesa e la Consulta e' riconvocata.