Art. 11. Convocazioni e ordine del giorno 1. La Consulta e' presieduta dal Ministro e dura in carica quattro anni che decorrono dalla data del decreto di nomina di tutti i componenti. 2. Nella prima seduta la Consulta elegge nel suo seno a scrutinio segreto un ufficio di presidenza composto da tre membri, di cui un rappresentante delle universita', un rappresentante delle regioni e un rappresentante degli studenti. L'ufficio di presidenza coadiuva il Ministro per la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute e dell'organizzazione dei lavori per l'assegnazione degli argomenti in discussione ai relatori. 3. La Consulta si riunisce, in sessione ordinaria, tre volte l'anno, sulla base di un calendario annuale prestabilito, e comunque tramite convocazione che deve avvenire almeno venti giorni prima della riunione. 4. La Consulta puo' riunirsi inoltre in sessione straordinaria ogni qual volta il Ministro lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti. 5. La convocazione recante l'indicazione dell'ordine del giorno e' disposta dal Ministro tramite l'ufficio di segreteria, di cui all'art. 13. 6. L'ordine del giorno e' stabilito dal Ministro e deve contenere anche gli argomenti richiesti da almeno un quinto dei componenti. All'inizio di ciascuna seduta possono essere inserite aggiunte all'ordine del giorno proposte dal Ministro e da almeno un quinto dei componenti. Le aggiunte devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e non possono essere trattate prima che siano trascorse 24 ore dall'approvazione dell'integrazione dell'ordine del giorno e senza che di tale integrazione sia stata data immediata comunicazione telegrafica agli assenti. 7. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno deve, ove possibile, essere trasmessa ai consiglieri unitamente alla convocazione o, comunque, essere tenuta a disposizione degli stessi dalla medesima data presso l'ufficio di segreteria. 8. Le sedute sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei componenti la Consulta. In qualsiasi momento della seduta il Ministro puo' disporre, di sua iniziativa o su richiesta di un consigliere, la verifica del numero legale. Ove questo non sussista, la seduta e' sospesa e la Consulta e' riconvocata.