Art. 13. Ufficio di segreteria 1. La Consulta si avvale di un ufficio di segreteria tecnico-organizzativa, costituito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto del Ministro nell'ambito del servizio per il supporto agli organi collegiali di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419, del quale fa parte un impiegato con la qualifica non inferiore alla ottava con funzioni di capo della segreteria, che puo' assistere, ove necessario, alle sedute. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 ottobre 1994 Il Ministro: PODESTA' Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1995 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 8
Nota all'art. 13: - L'art. 7 del regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato con D.P.R. n. 419/1990, e' cosi' formulato: "Art. 7. Servizio per il supporto agli organi collegiali). - 1. Il servizio: a) provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento degli organi collegiali indicati nel presente regolamento; b) organizza gli uffici di segreteria ed altri eventuali uffici ausiliari dei predetti organi assicurando il collegamento tra gli stessi e le strutture del Ministero. 2. Il servizio provvede altresi' ad assicurare, avvalendosi anche del personale e delle attrezzature a disposizione delle strutture del Ministero, i servizi di segreteria di comitati, commissioni e gruppi di studio. 3. Il servizio coadiuva gli organi collegiali nella predisposizione delle rispettive norme interne".