Art. 3. Ordinanza 1. Il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza della Consulta, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, indice le elezioni.
Nota all'art. 3: - Con ordinanza ministeriale 26 ottobre 1994 (pubblicata di seguito in questa stessa pagina) sono state indette, per la prima volta, le elezioni in argomento.