Art. 3.
                              Ordinanza
  1. Il Ministro, con propria  ordinanza,  emanata  almeno  sei  mesi
prima  della  scadenza  della  Consulta,  e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, indice le elezioni.
 
            Nota all'art. 3:
             - Con ordinanza ministeriale 26 ottobre 1994 (pubblicata
          di seguito in questa stessa pagina) sono state indette, per
          la prima volta, le elezioni in argomento.