Art. 4.
                      Formazione degli elenchi
  1. Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo  e  passivo,
il   Ministero   predispone   gli   elenchi   degli   aventi  titolo,
trasmettendoli almeno tre  mesi  prima  della  data  fissata  per  le
elezioni,  alle  universita'  che  li  renderanno  pubblici  mediante
affissione all'albo del rettorato e delle  facolta'  almeno  sessanta
giorni  prima della data delle votazioni. Avverso la formazione degli
elenchi e' data facolta' di opposizione,  entro  dieci  giorni  dalla
data  di  pubblicizzazione,  al  Ministero  che adotta le conseguenti
decisioni entro i successivi quindici giorni.
  2. Gli elenchi devono contenere a fianco di ciascun nominativo  uno
spazio  libero  sul  quale  l'elettore,  prima  di esprimere il voto,
appone la propria firma.