Art. 5. Seggi elettorali 1. Presso ciascuna universita' e istituto e' costituito con decreto del rettore o direttore un unico seggio elettorale, composto dal direttore amministrativo o, in caso di impedimento dello stesso, dal funzionario piu' elevato in grado con funzioni di presidente e da due impiegati designati dal rettore o direttore, dei quali uno con funzioni di segretario. 2. Presso ciascun seggio sono predisposte due urne per la raccolta rispettivamente dei voti dei rappresentanti degli studenti e delle universita'.