Art. 5.
                          Seggi elettorali
  1. Presso ciascuna universita' e istituto e' costituito con decreto
del rettore o direttore un  unico  seggio  elettorale,  composto  dal
direttore  amministrativo o, in caso di impedimento dello stesso, dal
funzionario piu' elevato in grado con funzioni di presidente e da due
impiegati designati dal  rettore  o  direttore,  dei  quali  uno  con
funzioni di segretario.
  2.  Presso ciascun seggio sono predisposte due urne per la raccolta
rispettivamente dei voti dei rappresentanti degli  studenti  e  delle
universita'.