Art. 6. Schede elettorali 1. Le schede per le votazioni sono predisposte dal Ministero in colori distinti per ciascuna delle categorie degli elettori. 2. Le schede sono inviate tempestivamente alle universita' e istituti dal Ministero e trasmesse dal rettore o direttore al segggio elettorale. Ogni scheda deve recare un tagliando con l'indicazione dell'universita' o istituto, il relativo timbro e la firma del presidente del seggio elettorale.