Art. 6.
                          Schede elettorali
  1. Le schede per le votazioni sono  predisposte  dal  Ministero  in
colori distinti per ciascuna delle categorie degli elettori.
  2.  Le  schede  sono  inviate  tempestivamente  alle  universita' e
istituti dal Ministero e trasmesse dal rettore o direttore al segggio
elettorale. Ogni scheda deve recare un  tagliando  con  l'indicazione
dell'universita'  o  istituto,  il  relativo  timbro  e  la firma del
presidente del seggio elettorale.