Art. 7.
                         Operazioni di voto
  1. Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni, l'elettore,
dopo aver dimostrato la propria identita' e aver apposto  la  propria
firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, ritira
dal  presidente  del  seggio  la  scheda  di  votazione ed esprime il
proprio  voto.  Chiusa  la  scheda,  il  votante  la  riconsegna   al
presidente, il quale la introduce nell'urna.
  2. Il voto e' individuale e segreto. Ogni segno di indentificazione
dell'elettore comporta l'annullamento della scheda elettorale.
  3.  Terminate  le  operazioni  di  voto,  il  presidente del seggio
procede  al  controllo  del  numero  dei  votanti,  accertandone   la
rispondenza con il numero delle schede votate.
  4.  Il segretario del seggio redige quindi un verbale, sottoscritto
dal presidente, contenente le seguenti notizie:
     a) numero delle schede ricevute per ciascuna categoria;
     b) numero delle schede votate per ciascuna categoria;
     c) numero delle schede non utilizzate.
  5. Le schede  votate  sono  raggruppate  per  categoria  in  plichi
separati.  In  altro  plico  sono inserite le schede non utilizzate o
annullate nel corso delle operazioni elettorali,  il  verbale  e  gli
elenchi  degli elettori. Detti plichi, sigillati e firmati da tutti i
componenti del seggio, sono riuniti  in  un  unico  plico  che  viene
consegnato  agli  uffici  amministrativi  delle  universita'  e degli
istituti che ne curano la trasmissione al Ministero.