Art. 8.
                       Commissione elettorale
  1. Con decreto  del  Ministro  e'  istituita  presso  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  una
commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni  di
spoglio. La commissione e' composta da un magistrato amministrativo o
contabile  che  la presiede e da quattro funzionari del Ministero con
qualifica non inferiore alla VIII, dei  quali  uno  con  funzioni  di
segretario.
  2.  La  commissione  potra'  essere coadiuvata nei suoi adempimenti
materiali  da  personale   di   segreteria   messo   a   disposizione
dall'amministrazione.