Art. 8. Commissione elettorale 1. Con decreto del Ministro e' istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di spoglio. La commissione e' composta da un magistrato amministrativo o contabile che la presiede e da quattro funzionari del Ministero con qualifica non inferiore alla VIII, dei quali uno con funzioni di segretario. 2. La commissione potra' essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.