Art. 9.
         Operazioni di spoglio e proclamazione degli eletti
  1. Lo spoglio e' pubblico e dell'inizio delle  operazioni  e'  data
tempestiva comunicazione.
  2.  La  commissione, constatata l'integrita' dei sigilli apposti ai
plichi delle schede, controlla in base ai processi verbali  pervenuti
dalle  varie sedi la regolarita' delle operazioni elettorali. Quindi,
dopo aver staccato da ciascuna scheda il relativo  tagliando  e  aver
raggruppato  le  schede  per  categorie,  procede  alle operazioni di
spoglio.
  3.  La  commissione,  sulle  questioni  insorte  in   ordine   alla
regolarita'  delle  operazioni  elettorali,  delibera  a  maggioranza
semplice.
  4. Esaurite le operazioni di spoglio, la commissione  proclama  gli
eletti secondo quanto previsto dagli articoli
1 e 2.
  5. Di tutte le operazioni va redatto un processo verbale.