Art. 9. Operazioni di spoglio e proclamazione degli eletti 1. Lo spoglio e' pubblico e dell'inizio delle operazioni e' data tempestiva comunicazione. 2. La commissione, constatata l'integrita' dei sigilli apposti ai plichi delle schede, controlla in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi la regolarita' delle operazioni elettorali. Quindi, dopo aver staccato da ciascuna scheda il relativo tagliando e aver raggruppato le schede per categorie, procede alle operazioni di spoglio. 3. La commissione, sulle questioni insorte in ordine alla regolarita' delle operazioni elettorali, delibera a maggioranza semplice. 4. Esaurite le operazioni di spoglio, la commissione proclama gli eletti secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2. 5. Di tutte le operazioni va redatto un processo verbale.