Art. 4.
                    Raccolta e trasmissione dati
  1. Le autorita' competenti  trasmettono  annualmente  al  Ministero
dell'ambiente  e  al  Ministero  della  sanita'  una  relazione sulle
attivita' svolte per il controllo del  rispetto  dei  limiti  di  cui
all'art.  1  specificando,  per  il  limite relativo all'inquinamento
atmosferico, il metodo adottato.
  2. Il Ministero dell'ambiente predispone una relazione  di  sintesi
dei  dati  di  cui  al  comma  1  e  la  trasmette  alla  Commissione
dell'Unione europea.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  MASERA,  Ministro  del  bilancio  e
                                  della    programmazione   economica
                                  incaricato  per  il   coordinamento
                                  delle politiche dell'Unione europea
                                  BARATTA,    Ministro   dei   lavori
                                  pubblici e dell'ambiente
                                  AGNELLI,  Ministro   degli   affari
                                  esteri
                                  MANCUSO,   Ministro   di  grazia  e
                                  giustizia
                                  GUZZANTI, Ministro della
                                    sanita'
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO