IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  dirette ad accelerare il completamento degli interventi
pubblici  nel  Mezzogiorno  e  la  realizzazione dei nuovi interventi
nelle aree depresse;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 aprile 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  dei  Ministri  del  bilancio  e  della programmazione
economica  e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
e  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e del commercio
con  l'estero,  di  concerto con i Ministri delle finanze, dei lavori
pubblici  e  dell'ambiente,  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                  Agevolazioni in forma automatica
  1.  Le  somme  individuate  dal  Comitato  interministeriale per la
programmazione   economica  (CIPE)  per  consentire  l'erogazione  di
incentivi  industriali  in  forma  automatica nelle aree depresse del
territorio   nazionale   ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  3,  del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22  marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione
del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
prevista dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n.  32,  convertito  dalla  legge  7  aprile 1995, n. 104, per essere
versate  trimestralmente  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato in
relazione agli interventi di cui al comma 2.
  2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio
1995,  n.  41,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995,  n.  85,  il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  nel  rispetto  dei  principi e degli
indirizzi  stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree
depresse,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui al comma 1, individua
l'ammontare    massimo    dell'agevolazione,   la   tipologia   degli
investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta
le  modalita'  e  le  procedure di attuazione, approvando altresi' un
apposito   modello   di  documento  dal  quale  dovra'  risultare  in
particolare  l'investimento  da effettuare e l'importo del beneficio.
Il  documento. da compilarsi conformemente al suddetto modello, sara'
utilizzato  dal  beneficiario  delle  agevolazioni, che si avvale del
conto  fiscale  di  cui  alla  legge  30  dicembre  1991,  n.  413, e
successive  modificazioni,  solo  dopo  la  liquidazione finale delle
agevolazioni  stesse,  effettuata  sulla  base  di  una  verifica  di
regolarita'  meramente  formale,  per  il  pagamento  di  imposte che
affluiscono  sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in
qualita'  di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo
di  corrispondente  regolazione  contabile  per i concessionari della
riscossione,  ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo.
Con  decreto  del  Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
approvate  le  norme  attuative  sulla  regolazione  contabile  per i
concessionari della riscossione.
  3.  Il  documento  di  cui  al  comma  2 e' presentato al Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  ai  fini  della
prenotazione  delle  risorse.  L'importo  dell'agevolazione  in forma
automatica  e'  pari  al  50  per cento dell'intensita' massima delle
agevolazioni   consentite   dalla   Unione  europea.  L'accesso  alle
agevolazioni   in  forma  automatica  esclude  ogni  possibilita'  di
richiedere   ed   ottenere,   a  qualsiasi  titolo,  per  i  medesimi
investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 50 per cento non
vale  per  le  agevolazioni  aggiuntive  eventualmente  stabilite  da
disposizioni    normative   finalizzate   a   favorire   specialmente
l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensita' massima consentita
dall'Unione europea.
  4.  Ai  fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi
dalla   presentazione  del  documento  come  prevista  dal  comma  3,
l'investimento   deve  risultare  effettuato  ed  interamente  pagato
l'importo delle relative spese.
  5.  Fermo  quanto  previsto  dalle disposizioni penali, al soggetto
beneficiario  delle  agevolazioni  in  forma  automatica,  che  abbia
rilasciato  false  dichiarazioni,  il  Ministero  dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  applica  una  sanzione amministrativa
pecuniaria   in   misura   da   due   a   quattro   volte   l'importo
dell'agevolazione liquidata.
  6.  Nel  periodo intercorrente tra la presentazione del documento e
la  liquidazione  della agevolazione il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' tenuto ad acquisire la documentazione
antimafia  ai  sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e
successive modificazioni.