Art. 10.
            Consorzi per le aree di sviluppo industriale
  1.  Ai  consorzi  per le aree di sviluppo industriale, disciplinati
dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai
fini   della   redazione  dei  piani  degli  agglomerati  industriali
attrezzati,  le  disposizioni  previste  dall'articolo  2,  commi 11,
11-bis   e   11-ter,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
Per  l'attuazione  delle  opere  e  delle  infrastrutture  necessarie
continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite
norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  la  procedura di espropriazione gia'
prevista   dall'articolo   53  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
  2.  I  corrispettivi  dovuti  dalle imprese ai consorzi di sviluppo
industriale,  di  cui  all'articolo  36,  commi  4 e 5, della legge 5
ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per
la  gestione  degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi
di sviluppo industriale medesimi.
  3. All'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Spetta alle regioni soltanto
il  controllo  sui  piani  economici  e finanziari dei consorzi.". E'
abrogato  il  comma  12  dell'articolo  2 del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  149,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237.