Art. 12.
               Interventi nel settore della zootecnia
  1.  Le  somme  di  cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n.
252, di modifica alla legge 9 aprile 1990, n. 87, ed all'articolo 10,
comma  7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1995,  n. 22, comunque non
utilizzate  o  che  si  rendano disponibili a seguito di revoca, sono
destinate  alla capitalizzazione della societa' per azioni costituita
ai  sensi  dell'articolo  5  della citata legge 9 aprile 1990, n. 87,
nonche'  al  funzionamento  del  gruppo  di esperti di cui al comma 2
nella  misura  massima  dell'uno per cento. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni di
bilancio eventualmente occorrenti.
  2.  La verifica in ordine alla realizzazione dei progetti approvati
ai   sensi   della   legge   9  aprile  1990,  n.  87,  e  successive
modificazioni,  e la valutazione delle varianti ai progetti medesimi,
apportate  o  da  apportare  nel rispetto degli obiettivi fissati dai
programmi originari, per esigenze tecniche, finanziarie e di mercato,
anche  con  riferimento ai soggetti partecipanti al raggruppamento di
filiera,  e'  effettuata  dal  gruppo di esperti gia' istituito dalla
citata  legge  9  aprile  1990, n. 87, e successive modificazioni. Il
gruppo,  nominato  con  decreto  del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali ai sensi della citata legge n. 87 del 1990, e'
composto  da  un dirigente del Ministero stesso, da un rappresentante
delle  regioni  ai  sensi  dell'articolo 4 del decreto legislativo 16
dicembre  1989,  n.  418, dal presidente della societa' per azioni di
cui  all'articolo  5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, nonche' da tre
esperti  di  analisi  di  bilancio  e  di  investimenti aziendali. Le
varianti  non  possono  comunque comportare oneri aggiuntivi a carico
della pubblica amministrazione.