Art. 12. Interventi nel settore della zootecnia 1. Le somme di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica alla legge 9 aprile 1990, n. 87, ed all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, comunque non utilizzate o che si rendano disponibili a seguito di revoca, sono destinate alla capitalizzazione della societa' per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 9 aprile 1990, n. 87, nonche' al funzionamento del gruppo di esperti di cui al comma 2 nella misura massima dell'uno per cento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti. 2. La verifica in ordine alla realizzazione dei progetti approvati ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, e la valutazione delle varianti ai progetti medesimi, apportate o da apportare nel rispetto degli obiettivi fissati dai programmi originari, per esigenze tecniche, finanziarie e di mercato, anche con riferimento ai soggetti partecipanti al raggruppamento di filiera, e' effettuata dal gruppo di esperti gia' istituito dalla citata legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni. Il gruppo, nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi della citata legge n. 87 del 1990, e' composto da un dirigente del Ministero stesso, da un rappresentante delle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dal presidente della societa' per azioni di cui all'articolo 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, nonche' da tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali. Le varianti non possono comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione.