Art. 14.
       Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 19, comma 5,
            del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96
 1.  Per  le  opere  di  cui  all'articolo  10,  comma 6, del decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96, trasferite alla competenza del
Ministero  delle  risorse agricole, alimentari e forestali, provvede,
sulla  base dei programmi approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 7
del  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il commissario ad acta
di  cui  all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n.  32,  convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con i poteri e
le   procedure   ivi  previste.  Il  commissario  ad  acta  riferisce
trimestralmente al CIPE sul suo operato.