Art. 15. Disposizioni in materia di accelerazione delle attivita' formative e di ricerca 1. Per la definizione, anche in via transattiva, dei rapporti pendenti insorti tra il FORMEZ ed i soggetti realizzatori dei progetti trasferiti al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e dei progetti svolti e da svolgere, purche' rientrino nel quadro della delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario n. 19 della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987, e della delibera CIPE del 3 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 94 della Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1988, e siano nei limiti delle risorse assegnate, si provvede, sino ad esaurimento delle relative attivita' formative e di ricerca, tramite commissario ad acta nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che opera utilizzando le strutture del Ministero. 2. Il commissario ad acta puo' effettuare anticipazioni sui pagamenti dovuti in applicazione del comma 1, a fronte di fidejussione per corrispondente importo, ove su dichiarazione giurata di parte risulti l'effettivo espletamento delle prestazioni formative o di servizio che giustifichino la richiesta finanziaria. 3. I crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono assistiti da privilegio generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.