Art. 15.
              Disposizioni in materia di accelerazione
               delle attivita' formative e di ricerca
 1.  Per  la  definizione,  anche  in  via  transattiva, dei rapporti
pendenti  insorti  tra  il  FORMEZ  ed  i  soggetti  realizzatori dei
progetti  trasferiti  al  Ministero  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del
decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e dall'articolo 18, comma
3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7
aprile  1995,  n.  104,  e dei progetti svolti e da svolgere, purche'
rientrino  nel  quadro  della  delibera  CIPE  del  29 dicembre 1986,
pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 19 della Gazzetta Ufficiale
n.  43 del 21 febbraio 1987, e della delibera CIPE del 3 agosto 1988,
pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 94 della Gazzetta Ufficiale
n.  255  del  29  ottobre  1988,  e  siano  nei  limiti delle risorse
assegnate,  si provvede, sino ad esaurimento delle relative attivita'
formative  e  di  ricerca,  tramite  commissario ad acta nominato dal
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
che opera utilizzando le strutture del Ministero.
  2.  Il  commissario  ad  acta  puo'  effettuare  anticipazioni  sui
pagamenti   dovuti   in   applicazione  del  comma  1,  a  fronte  di
fidejussione per corrispondente importo, ove su dichiarazione giurata
di parte risulti l'effettivo espletamento delle prestazioni formative
o di servizio che giustifichino la richiesta finanziaria.
  3. I crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi della legge
1  marzo  1986, n. 64, sono assistiti da privilegio generale, secondo
quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  6,  del  decreto-legge  8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.