Art. 16.
             Disposizioni in materia di lavori pubblici
  1.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  d'intesa  con le regioni,
nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile
1993,  n.  96,  e  successive modificazioni ed integrazioni, provvede
all'attuazione  degli  interventi  nelle aree depresse del territorio
nazionale  relativi  alle materie di propria competenza, utilizzando,
secondo  le deliberazioni del CIPE, le risorse finanziarie a tal fine
rivenienti  dall'articolo  1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e dagli
articoli  1  e  1-bis  del  decreto-legge  22  ottobre  1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
e  dall'articolo  9  del  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
  2.  Nell'ambito  di quanto previsto dal comma 1, in particolare, il
Ministero dei lavori pubblici provvede:
    a)  in via prioritaria, al completamento delle opere gia' avviate
dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
    b)  alla  realizzazione  delle grandi infrastrutture di interesse
nazionale  o  interregionale  nelle  aree economicamente depresse del
territorio nazionale, sulla base dei programmi approvati dal CIPE.
  3.  ll termine per le attivita' del commissario di cui all'articolo
7,  comma  5,  del  decreto-legge  8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e' prorogato al 15 ottobre 1995.
  4.  I  commi  2  e  3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3
aprile  1993,  n.  96,  come introdotto dall'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, sono sostituiti dai seguenti:
  " 2. La definizione transattiva delle controversie in atto relative
ai  progetti  speciali  e  alle  opere  di cui al comma 1, puo' avere
luogo,  a  domanda  del  creditore,  da  presentarsi entro il termine
perentorio  del  31  dicembre 1995, nel limite del 35 per cento delle
pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione ed interessi.
Qualora  sulla  controversia  sia  intervenuta  una  pronuncia di una
commissione  di  bonario  componimento  o  un  lodo  arbitrale  o una
decisione   giurisdizionale   non   definitiva,   il  limite  per  la
definizione  transattiva  e'  elevato  al  70  per  cento  di  quanto
riconosciuto,   dovuto   al   netto  di  rivalutazione  e  interessi.
Sull'importo riconosciuto con la transazione si applica, se e' dovuta
la  rivalutazione  monetaria  in  base  alla  normativa  vigente,  un
coefficiente  di  rivalutazione  forfettario  del  10 per cento annuo
semplice, comprensivo anche di ogni interesse.
   3. Sono temporaneamente sospesi, fino al 31 dicembre 1995, tutti i
termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti, anche
se in fase esecutiva. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2
sospende   comunque  i  termini  stessi  fino  alla  conclusione  del
procedimento.  L'avvenuta transazione, il cui importo comprende anche
le   spese   di   giudizio   e   gli   onorari  di  difesa,  estingue
definitivamente i giudizi pendenti.".
  5.  Le controversie, per le quali gli appaltatori abbiano formulato
istanza di definizione bonaria entro il 15 settembre 1993, confermata
entro  quindici giorni dal 10 dicembre 1994, e che non siano concluse
alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono definite
secondo la procedura ed i criteri di cui al comma 4.