Art. 17.
         Interpretazione della disposizione dell'articolo 1
        comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96
  1.  La  disposizione  recata  dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo  3  aprile  1993, n. 96, deve intendersi nel senso che la
stessa non si applica alla materia tributaria.
  2.  Il  comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n.  32,  convertito  dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e' sostituito
dal  seguente:  " 1. L'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo
unico  delle  leggi  sugli  interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6  marzo 1978, n. 218, e
successive  modificazioni,  resta  applicabile  agli stabilimenti ivi
indicati  che,  oltre  a presentare requisiti fissati dalle decisioni
della commissione delle Comunita' europee del 9 dicembre 1992 e del 1
marzo  1995 per l'applicazione residuale della legge 1 marzo 1986, n.
64,  siano  divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993,
ancorche'  alla  stessa  data  non  siano  intervenute  le occorrenti
autorizzazioni  o  licenze;  l'agevolazione  di  cui all'articolo 14,
comma  5,  della  legge  1  marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle
imprese  costituite  in  forma  societaria  entro  la  suddetta data.
L'agevolazione  di  cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1 marzo
1986,  n.  64,  e'  applicabile  agli  utili  dichiarati  entro il 31
dicembre 1993.".