Art. 18.
           Disposizioni per il personale delle cooperative
  1.  I  lavoratori, nella misura massima di n. 204 unita', che siano
soci  delle  cooperative  gia'  convenzionate  con  l'agenzia  per la
promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno  dei  cui  contratti e'
titolare  il  Provveditorato generale dello Stato, in servizio presso
le   amministrazioni   subentrate   agli   organismi  dell'intervento
straordinario  nel  Mezzogiorno e che presentino domanda entro trenta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono
inquadrati  dalla  data  di  assunzione,  anche in soprannumero e con
scorrimento  in  organico  nei  posti  che si rendono vacanti, previa
rideterminazione  dell'organico  a seguito di verifica dei carichi di
lavoro,  presso  le  medesime  amministrazioni  nella terza, quarta e
quinta  qualifica  funzionale,  previa  valutazione  del  servizio  e
colloquio.