Art. 18. Disposizioni per il personale delle cooperative 1. I lavoratori, nella misura massima di n. 204 unita', che siano soci delle cooperative gia' convenzionate con l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno dei cui contratti e' titolare il Provveditorato generale dello Stato, in servizio presso le amministrazioni subentrate agli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e che presentino domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati dalla data di assunzione, anche in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti, previa rideterminazione dell'organico a seguito di verifica dei carichi di lavoro, presso le medesime amministrazioni nella terza, quarta e quinta qualifica funzionale, previa valutazione del servizio e colloquio.