Art. 2. Fondo di garanzia 1. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha lo scopo di migliorare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, anche attraverso il raggiungimento di piu' elevati livelli di capitalizzazione. A questo scopo, il fondo concede contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso banche al 30 settembre 1994 e presta garanzie sulle medesime operazioni, nonche' su prestiti partecipativi e acquisizioni di partecipazioni. 2. Il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce criteri, modalita' e procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea. 3. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del fondo e' affidata a una banca, o a una societa' a prevalente partecipazione bancaria, prescelta dal Ministro del tesoro. La selezione del soggetto cui affidare la gestione del fondo terra' conto della sua operativita', o di quella delle banche partecipanti al suo capitale, nella concessione del credito alle piccole e medie imprese operanti nelle aree obiettivo 1 del territorio nazionale, nonche' dell'attitudine a operare nel settore della garanzia sui crediti.