Art. 2.
                          Fondo di garanzia
  1.  Il  fondo  di  garanzia  di  cui  all'articolo  9, comma 3, del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22  marzo  1995,  n.  85,  ha lo scopo di migliorare la
struttura  finanziaria  delle  piccole e medie imprese operanti nelle
aree  dell'obiettivo  1 del territorio nazionale, anche attraverso il
raggiungimento  di piu' elevati livelli di capitalizzazione. A questo
scopo,  il fondo concede contributi in conto interessi per operazioni
di  consolidamento  dei debiti a breve termine esistenti verso banche
al  30  settembre  1994  e presta garanzie sulle medesime operazioni,
nonche' su prestiti partecipativi e acquisizioni di partecipazioni.
  2.  Il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri   del   bilancio   e   della   programmazione   economica  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce criteri,
modalita'  e procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle
decisioni dell'Unione europea.
  3.  La  gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del fondo e'
affidata  a  una  banca, o a una societa' a prevalente partecipazione
bancaria,  prescelta  dal  Ministro  del  tesoro.  La  selezione  del
soggetto  cui  affidare  la gestione del fondo terra' conto della sua
operativita',  o di quella delle banche partecipanti al suo capitale,
nella  concessione  del credito alle piccole e medie imprese operanti
nelle   aree   obiettivo   1   del   territorio   nazionale,  nonche'
dell'attitudine a operare nel settore della garanzia sui crediti.