Art. 20.
  Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone
    colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio
                                1981.
  1.  Le imprese gia' beneficiarie del contributo di cui all'articolo
32  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni,
che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non
abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del
contributo stesso possono, nonostante diversa previsione del relativo
disciplinare,  ottenere  in  proprieta'  il  lotto di terreno ad esse
provvisoriamente  assegnato  se,  oltre  ad  avere  assolto a tutti i
presupposti   previsti   in   convenzione   per   quanto  attiene  la
realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle
scorte,  abbiano conseguito almeno il 70 per cento dell'occupazione e
della  produzione  prevista, a condizione che provvedano al pagamento
degli  oneri di gestione delle infrastrutture e accettino di ridurre,
transattivamente,  almeno  al  50  per cento l'importo dei crediti in
contestazione, in relazione a vertenze con l'amministrazione promosse
entro il 31 marzo 1995, e rinuncino ad ogni altra pretesa che tragga,
comunque, fonte dal rapporto concessorio o dal relativo disciplinare.
  2.  Il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
puo'  tuttavia,  eccezionalmente,  autorizzare  il  trasferimento  in
proprieta'  in  presenza  di  livelli  di  produzione  ed occupazione
temporaneamente inferiori, purche' superiori al 50 per cento. In tale
ultimo   caso,   l'impresa   dovra'   reintegrare,   se  occorre,  la
fidejussione  in  misura tale da garantire almeno il 50 per cento del
contributo   concesso.   La   detta   fidejussione  e'  vincolata  al
conseguimento  di  livelli  superiori al 70 per cento e verra' invece
escussa, previa revoca del contributo, ove i livelli stessi non siano
stati  raggiunti  nei  due  anni  dall'assegnazione in proprieta' del
lotto di terreno.
  3.  Per  le esigenze connesse al recupero in via amministrativa dei
lotti,  loro  accessioni  e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui
assegnazione  sia stata revocata, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e
5,  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre 1993, n. 493, con lo stesso
procedimento    ivi    previsto,    il   presidente   del   tribunale
territorialmente competente dispone anche, su richiesta del Ministero
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  l'immediata
redazione  di  uno  stato  di  consistenza  e l'inventario dei mobili
rinvenuti, previa comunicazione al concessionario decaduto della data
in cui sara' redatto l'inventario. Ove entro dieci giorni dal termine
delle  operazioni  non  siano  stati  asportati  i beni mobili non di
pertinenza degli impianti, lo stesso presidente del tribunale dispone
per   la   loro   custodia   e   restituzione  agli  aventi  diritto.
Successivamente  il prefetto puo' autorizzare l'immissione parziale o
totale   nel   lotto  del  nuovo  assegnatario  o  di  un  incaricato
dell'amministrazione.   Le   spese   del  procedimento  fanno  carico
all'apposita  sezione  del  fondo di cui all'articolo 4, comma 8, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104. Le norme attuative per disciplinare la riassegnazione e
riutilizzazione  dei lotti e dei contributi sono emanate con apposito
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
  4.  A  valere  sulle somme derivanti dai mutui di cui alla legge 23
gennaio  1992,  n. 32, l'importo di lire 210 miliardi e' destinato al
completamento  funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare,
in  regime  di concessione, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico
delle   leggi  per  gli  interventi  nei  territori  della  Campania,
Basilicata,  Puglia  e  Calabria  colpiti  dagli  eventi  sismici del
novembre  1980,  del  febbraio  1981  e del marzo 1982, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1990, n. 76.