Art. 20. Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. 1. Le imprese gia' beneficiarie del contributo di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso possono, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprieta' il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano conseguito almeno il 70 per cento dell'occupazione e della produzione prevista, a condizione che provvedano al pagamento degli oneri di gestione delle infrastrutture e accettino di ridurre, transattivamente, almeno al 50 per cento l'importo dei crediti in contestazione, in relazione a vertenze con l'amministrazione promosse entro il 31 marzo 1995, e rinuncino ad ogni altra pretesa che tragga, comunque, fonte dal rapporto concessorio o dal relativo disciplinare. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' tuttavia, eccezionalmente, autorizzare il trasferimento in proprieta' in presenza di livelli di produzione ed occupazione temporaneamente inferiori, purche' superiori al 50 per cento. In tale ultimo caso, l'impresa dovra' reintegrare, se occorre, la fidejussione in misura tale da garantire almeno il 50 per cento del contributo concesso. La detta fidejussione e' vincolata al conseguimento di livelli superiori al 70 per cento e verra' invece escussa, previa revoca del contributo, ove i livelli stessi non siano stati raggiunti nei due anni dall'assegnazione in proprieta' del lotto di terreno. 3. Per le esigenze connesse al recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, con lo stesso procedimento ivi previsto, il presidente del tribunale territorialmente competente dispone anche, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'immediata redazione di uno stato di consistenza e l'inventario dei mobili rinvenuti, previa comunicazione al concessionario decaduto della data in cui sara' redatto l'inventario. Ove entro dieci giorni dal termine delle operazioni non siano stati asportati i beni mobili non di pertinenza degli impianti, lo stesso presidente del tribunale dispone per la loro custodia e restituzione agli aventi diritto. Successivamente il prefetto puo' autorizzare l'immissione parziale o totale nel lotto del nuovo assegnatario o di un incaricato dell'amministrazione. Le spese del procedimento fanno carico all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Le norme attuative per disciplinare la riassegnazione e riutilizzazione dei lotti e dei contributi sono emanate con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, l'importo di lire 210 miliardi e' destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1990, n. 76.