Art. 21.
 Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per
  l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981,
                               n. 219.
  1.  Gli  alloggi  realizzati  in  Napoli e nei comuni contermini ai
sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati
nel   decreto  del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  4  novembre  1994, pubblicato nel supplemento ordinario n.
178  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  305  del  31  dicembre 1994, sono
acquisiti,   all'atto   del  trasferimento,  i  primi  al  patrimonio
indisponibile  del  comune  di  Napoli  e  gli  altri  al  patrimonio
dell'Istituto  autonomo  per  le case popolari, di seguito denominato
IACP,  della  provincia di Napoli. Il comune di Napoli e l'IACP della
provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi  in  atto.  Il comune di Napoli, e l'IACP procedono, entro il
termine  di  cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora
in  corso,  ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel comune
di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo
definitivo delle opere ove non intervenuto.
  2.  Le  opere  di  urbanizzazione  primaria e secondaria e le altre
opere  infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto
del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre
1994,  sono  acquisite  all'atto  del  trasferimento  al demanio o al
patrimonio  indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati
negli  allegati  stessi.  I  comuni,  gli  enti  e le amministrazioni
subentrano  in  tutti  i rapporti giuridici attivi e passivi in atto,
procedono  al  completamento  delle  operazioni ancora in corso ed al
collaudo  definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine
del 31 dicembre 1996.
  3.  Gli  alloggi  e  le opere di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti
nello  stato  di  fatto e di diritto in cui si trovano al momento del
trasferimento.   I  collaudi  definitivi  potranno  riguardare  anche
singole  opere  o  gruppi di opere strettamente connesse e funzionali
tra  loro  e  destinate  al  medesimo ente. A tal fine, ogni rapporto
concessorio  unitario puo' essere scisso, se necessario, in relazione
ai soggetti destinatari che cureranno i successivi adempimenti.
  4.  In  relazione  a  quanto  disposto ai commi 1 e 2, le somme non
ancora  trasferite  ai  comuni,  agli  enti  ed  alle amministrazioni
richiamate,   le  somme  non  ancora  utilizzate  dagli  stessi  come
individuate  negli  allegati a), b) e c) del decreto del Ministro del
bilancio  e  della  programmazione economica 4 novembre 1994, nonche'
quelle  indicate  al  comma  3  dell'articolo  3 del medesimo decreto
ministeriale,  sono  trasferite  al comune di Napoli e all'IACP della
provincia  di Napoli ed agli altri enti e amministrazioni, secondo le
rispettive competenze.
  5.  I  beni  mobili gia' in dotazione alle strutture commissariali,
come  inventariati  dalle stesse, sono trasferiti al comune di Napoli
per il ramo citta' di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli per
il ramo di competenza.
  6.  Il  termine  del  30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5 della
legge  31  maggio  1990,  n.  128,  e'  ulteriormente prorogato al 31
dicembre  1995  per  la  conclusione  delle procedure concorsuali. Il
predetto   termine   e'   da   considerare  perentorio  ai  fini  del
riconoscimento   dell'intervento  finanziario  dello  Stato  previsto
dall'articolo  12,  comma  5,  della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e
successive modificazioni e integrazioni.
  7.  Entro il 31 dicembre 1995 il comune di Napoli e' autorizzato ad
assumere,   in   seguito   all'espletamento   del  concorso  previsto
dall'articolo  12  della  legge 28 ottobre 1986, n. 730, il personale
convenzionato  dai  commissari  straordinari del Governo ed ancora in
servizio   alla  data  di  indizione  del  concorso  medesimo.  Detto
personale, ai sensi della medesima normativa, e' iscritto in un ruolo
speciale ad esaurimento da istituirsi presso il comune di Napoli. Per
la  predetta  finalita' e' assegnato al comune di Napoli, a titolo di
concorso  statale  nella  spesa,  la  complessiva  somma  di  lire  3
miliardi,  in  ragione  di  lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni
1995  e 1996. Il termine del 31 dicembre e' da considerare perentorio
ai  fini  del  riconoscimento  del  concorso  finanziario dello Stato
previsto  dall'articolo  12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n.
730,  e  successive  modificazioni.  Al  relativo  onere si provvede,
quanto  a  lire 1,5 miliardi per l'anno 1995, mediante utilizzo delle
disponibilita'  del  capitolo  8908  dello  stato  di  previsione del
Ministero  del  tesoro  per l'anno 1995 e, quanto a lire 1,5 miliardi
per  l'anno  1996,  mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per  l'anno  1996  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale    1995/1997,    al    medesimo    capitolo,   intendendosi
corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
  8.  Le  somme disponibili per il completamento del programma di cui
al  titolo  VIII  della  legge  14  maggio  1981, n. 219, iscritte al
capitolo  8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1995  e  corrispondenti capitoli per gli anni successivi, non
ancora  trasferite  alla  data  del  31  dicembre 1995 al funzionario
incaricato dal CIPE ai sensi dell'articolo 84 della medesima legge 14
maggio 1981, n. 219, sono assegnate ad apposito capitolo da istituire
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  ai  fini del successivo trasferimento agli
enti e amministrazioni indicate nel decreto del Ministro del bilancio
e  della  programmazione  economica  4 novembre 1994 e nella presente
disposizione.  Le  predette somme possono essere utilizzate anche per
far  fronte al fabbisogno derivante dai maggiori oneri per incremento
dell'aliquota  IVA, per definizione del contenzioso e per le spese di
avvio  gestionale e di primo impianto da parte dei comuni e dell'IACP
di  Napoli.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9.  Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5 del
decreto  del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4
novembre  1994  e'  prorogato  al  31 dicembre 1995. I termini di cui
all'articolo  6  dello  stesso decreto ministeriale sono prorogati di
sei mesi.
  10.  Restano  ferme  le  disposizioni  del decreto del Ministro del
bilancio  e  della  programmazione  economica  4  novembre  1994, non
incompatibili  con  le  norme  del presente decreto e comunque quelle
attinenti a trasferimenti di fondi.