Art. 22.
  Utilizzo di disponibilita' finanziarie gia' stanziate dalla legge
      30 maggio 1985, n. 211, per acquisto di alloggi a Napoli
  1.  Le disponibilita' finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di
spesa  di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 30 maggio 1985, n. 211, al decreto-legge
30  giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1986, n. 472, ed alla legge 11 marzo 1988, n. 67, ed esistenti
nella contabilita' speciale delle aree interne prevista dall'articolo
85  della  legge 14 maggio 1981, n. 219, sono trasferite al comune di
Napoli per essere destinate all'acquisto di alloggi ad incremento del
patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli da perfezionare
entro  due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai  fini  dell'assegnazione  degli  alloggi acquistati si applicano i
criteri  definiti  con delibera CIPE del 30 novembre 1993, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1994.