Art. 22. Utilizzo di disponibilita' finanziarie gia' stanziate dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, per acquisto di alloggi a Napoli 1. Le disponibilita' finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, al decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, ed alla legge 11 marzo 1988, n. 67, ed esistenti nella contabilita' speciale delle aree interne prevista dall'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono trasferite al comune di Napoli per essere destinate all'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli da perfezionare entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi acquistati si applicano i criteri definiti con delibera CIPE del 30 novembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1994.