Art. 24. Differimento di termini 1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, e' differito al 30 novembre 1995. Entro tale termine dovra' essere effettuata la regolarizzazione di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, gia' scaduti o in scadenza entro il 1 dicembre 1995, sono differiti a tale data. 3. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo.