Art. 3.
           Utilizzazione disponibilita' su fondi rotativi
                 a favore di piccole e medie imprese
  1.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi 1
e  2  dell'articolo  11  del  decreto-legge  29  agosto 1994, n. 516,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598,
sono sostituiti dai seguenti:
  "  1.  Le  disponibilita'  del  fondo rotativo di cui alla legge 28
novembre  1980,  n.  782,  nonche'  i  relativi rientri, salvo quanto
disposto  dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
237,  affluiscono  al  fondo  per  la  concessione  di contributi sul
pagamento  di  interessi  di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio
1973, n. 295.
   2.  Le  disponibilita' del fondo di cui all'articolo 3 della legge
28  maggio  1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le
operazioni  di  acquisto  di  macchine  utensili di cui alla legge 28
novembre  1965,  n.  1329,  e  per le altre operazioni previste dalla
vigente  normativa,  anche  per  la corresponsione di contributi agli
interessi  a  fronte  di finanziamenti concessi da banche a piccole e
medie   imprese,  con  particolare  riguardo  a  quelle  ubicate  nei
territori  dell'obiettivo  1  del  regolamento  (CEE)  n. 2081/93 del
consiglio   del  20  luglio  1993,  come  definite  dalla  disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a:
    a)  operazioni  di consolidamento a medio termine di passivita' a
breve  nei  confronti  del  sistema  bancario, in essere alla data di
presentazione  della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti
alla  data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili
obbligatorie,  di durata non superiore a cinque anni e per un importo
massimo non superiore a tre miliardi di lire;
    b)  investimenti  per  l'innovazione  tecnologica, secondo quanto
previsto dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e per la
tutela ambientale.".
  2.  Il  Mediocredito  centrale  e' autorizzato a rifinanziare anche
parzialmente, secondo modalita' da esso stabilite, le operazioni gia'
presentate  dalle  banche  ai  sensi  dell'articolo  11, comma 2, del
decreto-legge  29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  27  ottobre 1994, n. 598, e per le quali non sia ancora
intervenuta   la   delibera   di  rifinanziamento;  per  le  medesime
operazioni   il   Mediocredito   centrale   potra'  corrispondere  il
contributo  in  conto  interessi di cui all'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge  29  agosto 1994, n. 516, convertito con modificazioni,
dalla  legge  27 ottobre 1994, n. 598, sull'intero importo finanziato
dalle banche.